Regolamento Bruxelles II bis e rilascio del passaporto al minore
18 Novembre 2015
La nozione di «materie civili», ai sensi del regolamento UE n. 2201/2003 (Bruxelles II bis), dev'essere intesa non in termini restrittivi, bensì quale nozione autonoma del diritto dell'Unione che ricomprenda tutte le domande e le decisioni in materia di «responsabilità genitoriale», a prescindere dalla circostanza che esse vertano su un aspetto particolare di tale responsabilità. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione del regolamento l'ipotesi in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi sulla necessità per il minore di ottenere il passaporto e sul diritto del genitore ricorrente di spostarsi all'estero con il figlio senza il consenso dell'altro genitore. Tale interpretazione non è contraddetta dalla circostanza che la richiesta, nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio del passaporto, debba essere presa in considerazione dalle autorità dello Stato membro (nella specie della Repubblica di Bulgaria) di cui il minore è cittadino.
Ai sensi dell'art. 12, par. 3, lett. b), reg. Bruxelles II bis, relativo alla proroga di competenza dell'autorità giurisdizionale del divorzio, l'accettazione della competenza del giudice adito non può essere dedotta dal comportamento del mandatario ad litem, nominato dal giudice in assenza della controparte citata in giudizio. Tale mandatario, non avendo i contatti con la controparte stessa, non può possedere le informazioni necessarie per accettare o contestare la competenza del giudice. L' interpretazione accolta dalla Corte non viola il diritto d'accesso alla giustizia e i principi di certezza del diritto e di effetto utile del regolamento Bruxelles II bis, poiché la ricorrente conserva la possibilità, ex art. 8 del regolamento, di ottenere una decisione giudiziale – eventualmente pronunciata in contumacia – dinanzi ai giudici dello Stato membro (nella specie dell'Italia) di residenza abituale del minore interessato. |