No al cambio di cognome per garantire la certezza dei rapporti familiari
20 Gennaio 2016
Il riconoscimento di nomi e cognomi è un ambito in cui le diversità nazionali sono marcate. Questo settore rispecchia la grande differenza dei Paesi del Consiglio d'Europa, in ciascuno dei quali l'uso di nomi propri è influenzato da una moltitudine di fattori storici, linguistici, religiosi e culturali. La Corte osserva che la maggioranza di questi Paesi, dove si utilizza l'alfabeto latino, ha optato per una semplice riproduzione letterale del cognome come scritto nella lingua di origine, sebbene i diversi valori fonetici possano causare difficoltà e incomprensioni nella pronuncia. In altre parole, è la scrittura e non la pronuncia del cognome che prevale. La questione che si pone è se le autorità nazionali svizzere, negando il cambiamento del cognome, abbiano mantenuto un giusto equilibrio nel bilanciamento di interessi diversi, ovvero l'interesse della ricorrente a mutare la grafia del suo cognome che altrimenti assumerebbe, secondo la lingua somala, una pronuncia offensiva e l'interesse pubblico a regolare la scelta dei cognomi. Secondo la Corte, restrizioni ai cambiamenti dei cognomi possono essere giustificate per garantire l'unità familiare e per la sicurezza giuridica dei rapporti sociali. La domanda della ricorrente, invero, non mira a un cambiamento del cognome bensì a un cambiamento dell'ortografia – in Svizzera e non nel Paese d'origine –. Alla luce di queste considerazioni e, in particolare, della circostanza che la richiesta della ricorrente porterebbe ad un uso concomitante di due grafie diverse del suo cognome, nonché del margine di discrezionalità concesso alle autorità nazionali nella materia, la Corte ha respinto il ricorso perché manifestamente infondato ex artt. 8 e 14 CEDU. |