Se il padre beneficia di un permesso di soggiorno definitivo via libera al ricongiungimento familiare
20 Aprile 2016
Una misura nazionale che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco, residente in uno Stato membro, e il figlio minore alla condizione che quest'ultimo abbia instaurato, o abbia la possibilità di instaurare, con tale Stato membro un legame sufficiente a consentirgli un' integrazione riuscita va qualificata come una «nuova restrizione», ai sensi dell'art. 13 della decisione n. 1/80, relativa all'Accordo di associazione CEE‑Turchia. Ciò si verifica nei casi in cui il figlio e l'altro genitore risiedano nello Stato di origine e la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dalla data in cui il genitore residente nello Stato membro abbia ottenuto un permesso di soggiorno definitivo. Alla luce del quadro delineato, la valutazione della situazione personale del minore da parte delle autorità nazionali deve avvenire sulla base di criteri sufficientemente precisi, oggettivi e non discriminatori, adottando una decisione motivata che possa essere oggetto di un ricorso effettivo al fine di prevenire una prassi amministrativa di rifiuto sistematico. |