Assegni per i nuclei familiari anche a cittadini extra UE titolari di un "permesso unico di lavoro"
20 Luglio 2017
L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE dispone la parità di trattamento tra lavoratori dei paesi terzi e cittadini di uno Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004. Tale norma, letta in combinato disposto con l'art. 3, par. 1, lettera c), della stessa direttiva, dispone che della parità di trattamento debbano beneficiare, fra gli altri, i cittadini di paesi terzi che siano stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale. Contrasta con il principio di parità la normativa italiana secondo la quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un "permesso unico di lavoro" di durata superiore a sei mesi (d.lgs. 4 marzo 2014 n. 40), non può beneficiare di una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448. |