Il cambiamento di sesso realizza il diritto all'autodeterminazione
22 Maggio 2015
La ricorrente è una cittadina turca che decide di sottoporsi, nel proprio ordinamento, ad un'operazione chirurgica per cambiare sesso. La normativa turca in materia, tuttavia, subordina il diritto di cambiare sesso all'insussistenza della capacità di procreare. La Corte di Strasburgo ha statuito che tale normativa è contraria all'art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), poiché si traduce in un'interferenza nel diritto della ricorrente al rispetto della vita privata non “necessaria” in una società democratica. Secondo la Corte, infatti, laddove entri in gioco il diritto all'identità di un individuo, il margine di apprezzamento di cui in genere beneficia lo Stato è più limitato. Inoltre, richiamando i suoi precedenti, la Corte rileva come la libertà di definire la propria appartenenza sessuale realizzi il diritto di ogni individuo all'autodeterminazione. |