Crediti alimentari: no automatismi nelle misure restrittive alla libertà di circolazione
25 Maggio 2015
La Corte europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in relazione all'art. 2, Prot. 4 CEDU (libertà di circolazione), stabilendo che contrastano con la CEDU le misure restrittive della libertà di circolazione, quale il ritiro del passaporto, decise dalle autorità italiane nei confronti di un individuo debitore di assegni familiari. Secondo la Corte, infatti, i giudici interni non hanno esaminato la situazione personale del ricorrente come avrebbero dovuto, ma hanno applicato le misure restrittive automaticamente, per il solo timore che egli con il passaporto si sarebbe potuto recare all'estero, sottraendosi così all'obbligo alimentare. La Corte rileva, peraltro, che esistono gli strumenti, non considerati dalle autorità italiane, che permettono di recuperare il credito alimentare al di fuori delle frontiere nazionali, come il regolamento (CE) n. 4/2009, la Convenzione dell'Aja del 23 novembre 2007 sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia e la Convenzione di New York sul recupero degli alimenti all'estero. Dunque, l'imposizione automatica di una misura di questo tipo, per una durata indeterminata, senza tener conto delle circostanze specifiche dell'interessato, non può essere considerata necessaria in una società democratica.
Testo in italiano reperibile in: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?previsiousPage=mg_1_20&contentId=SDU1119222 |