Sottrazione internazionale di minori: occorre rapidità nell'attuazione delle misure di ritorno
26 Maggio 2015
La Corte europea dei diritti dell'uomo si è occupata di un caso di sottrazione internazionale di minori, prelevati dalla madre dall'Italia e condotti in Ungheria. Il padre, in applicazione della Convenzione dell'Aja, dopo lunghe vicende giudiziarie in Ungheria, 7 anni dopo la sottrazione, riesce a ritrovare le figlie, perché il preside della loro scuola aveva proposto un'azione legale per l'affidamento ai servizi sociali. È evidente che le minori fossero oramai totalmente estranee al padre e non parlassero più l'italiano. Nel dichiarare che in questo caso vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU, la Corte ha chiarito che le autorità ungheresi non hanno adottato le misure adeguate per favorire il ricongiungimento del ricorrente con le figlie. Infatti, in casi di questo tipo, l'adeguatezza di un provvedimento deve essere giudicata dalla rapidità nella sua attuazione, perché il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili per le relazioni tra il bambino e il genitore che non vive con lui. Infine, la Corte ricorda che la CEDU deve essere applicata in conformità ai principi del diritto internazionale, in particolare in materia di protezione internazionale dei diritti umani. Perciò gli obblighi positivi di cui all'art. 8 CEDU incombenti sullo Stato contraente devono essere interpretati alla luce della Convenzione dell'Aia e del regolamento UE in materia di responsabilità genitoriale. |