Ridotto il margine di apprezzamento quando è in gioco il diritto di visita
21 Dicembre 2016
Il caso affrontato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo concerne il diritto di visita e la custodia di un minore. Si tratta di una decisione del 2008 del Tribunale della famiglia tedesco con la quale vengono sospesi, fino al 31 dicembre 2011, tutti i contatti tra minore e padre. Secondo questa decisione, il «conflitto violento e continuo tra i genitori» non permetterebbe il diritto di visita al padre perché contrario all'interesse del minore. Inoltre, la madre, a causa di un disturbo da stress, non sarebbe nelle condizioni di preparare il bambino agli incontri con il padre. La Corte europea ha statuito che vi è stata una violazione dell'art. 8 CEDU per quanto riguarda la decisione di sospendere il diritto di visita del ricorrente per un periodo di tre anni, poiché non vi era alcuna prova che il minore avesse bisogno di tempo per sottoporsi a sedute terapeutiche. Difatti, nei casi di restrizioni del diritto di visita, alle giurisdizioni nazionali va riconosciuto uno stretto margine di apprezzamento né i tribunali nazionali hanno dimostrato che tale sospensione fosse giustificata ai sensi del par. 2 dell'art. 8 CEDU, trattandosi di “ingerenza” prevista dalla legge che persegue uno scopo legittimo in una società democratica.
Con riferimento al procedimento relativo al diritto di visita, la Corte ha rilevato che il Tribunale della famiglia si è reso responsabile del notevole ritardo nel procedimento. Richiamando la precedente giurisprudenza (Prodělalová c. Repubblica Ceca), la Corte afferma che le autorità nazionali sono tenute ad esercitare una diligenza eccezionale nella conduzione del procedimento, poiché, trattandosi di sospensione del diritto di visita, esso ha avuto un impatto devastante sulla vita familiare del ricorrente. Pertanto, le autorità non hanno rispettato gli obblighi positivi derivanti dall'art. 8 CEDU. |