Piena esecutività alla decisione sugli alimenti
23 Febbraio 2017
Il giudice del rinvio, la High Court of Justice (England and Wales), Family Division, è stato chiamato a pronunciarsi in merito all'esecuzione di un'ordinanza del giudice tedesco, fondata sulle disposizioni del Reg. n. 4/2009, concernente il riconoscimento delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari. Tale giudice ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se una domanda di esecuzione di un'ordinanza che disciplina obbligazioni alimentari possa essere presentata direttamente dinanzi al giudice competente, nella fattispecie la Family Court, o se l'istanza debba essere prima proposta all'autorità centrale di cui all'art. 49 Reg. n. 4/2009 che la inoltrerà successivamente a tale giudice. La Corte di Giustizia ha statuito che le disposizioni del capo IV del Reg. n. 4/2009 devono essere interpretate nel senso che un creditore di alimenti, il quale ha ottenuto una decisione in suo favore in uno Stato membro e che intenda ottenerne l'esecuzione in un altro Stato membro, può presentare la sua domanda direttamente al giudice competente di quest'ultimo. Secondo la Corte tale interpretazione soddisfa gli obiettivi di semplicità e di rapidità che emergono dai considerando 9 e 27 del Reg. n. 4/2009, dovendosi limitare il più possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico del creditore di alimenti. Conseguentemente il giudice nazionale incaricato di applicare le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantirne la piena efficacia, disapplicando all'occorrenza qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale. |