Qualificazione giuridica dell’atto nazionale di certificazione della successione
24 Maggio 2019
Nelle ipotesi di mancata notifica alla Commissione europea, da parte dello Stato membro interessato, dei notai quali organi giurisdizionali, l'art. 3, par. 2, secondo comma, del regolamento in materia di successioni, deve essere interpretato nel senso che tale omissione non rileva ai fini della qualificazione di organo giurisdizionale dei predetti notai. Pur tuttavia, un notaio che rediga un atto su domanda concorde di tutte le parti del procedimento notarile, non rappresenta, alla luce dell'art. 3, par. 2, dello stesso regolamento, un organo giurisdizionale poiché non vi è contestazione e, conseguentemente, il relativo atto non costituisce una decisione. L'atto nazionale di certificazione della successione rientra, invece, nella nozione di atto pubblico in materia successoria, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. i). |