Il ricongiungimento familiare non può essere negato alle coppie omosessuali
24 Febbraio 2016
Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 CEDU, la Corte europea ha chiarito che il rapporto di una coppia omosessuale, come quello della ricorrente, rientra sia nella nozione di “vita privata” sia di “vita familiare”. Alla luce del quadro giuridico globale, sarebbe irrealistico affermare che, a differenza delle coppie eterosessuali, le coppie omosessuali non possono beneficiare di una “vita familiare”. Rigettando la domanda di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, le autorità croate hanno delineato una disparità di trattamento sulla base dell'orientamento sessuale dei soggetti coinvolti. Inoltre, il Governo croato non ha dimostrato che tale differenza sia necessaria per raggiungere uno scopo legittimo e che ci sia un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Gli Stati, d'altro canto, hanno un “margine di apprezzamento” ridotto nei casi in cui gli individui sono trattati in modo diverso a causa del sesso o dell'orientamento sessuale. La Corte ha quindi dichiarato che nel caso in esame vi è stata una violazione dell'art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU. |