L'internamento del minore in istituto va sottoposto a revisione periodica
25 Agosto 2016
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato la Bulgaria per aver violato l'art. 5, par. 4 (diritto a far giudicare senza indugio la legalità della detenzione) e l'art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CEDU. Le autorità bulgare, infatti, trasferendo il ricorrente da un centro per minori in crisi ad un istituto formativo internato, hanno omesso la revisione periodica della misura. Pur dichiarando l'ordine di trasferimento conforme alla CEDU (art. 5, par. 1), essendo accertata la necessità del provvedimento, la Corte ha dichiarato che la misura in questione è stata decisa per un periodo di tempo indefinito. Inoltre, presentando il provvedimento uno scopo educativo, la sua “necessità” dipende dall'evoluzione nel tempo della condotta del minore e della situazione. In questi casi, va disposta una revisione giudiziaria periodica della legittimità di mantenere la misura detentiva, operata a intervalli ragionevoli, automaticamente e su richiesta del richiedente. La Corte ha statuito, inoltre, che il sistema automatico di controllo della corrispondenza e il monitoraggio delle chiamate telefoniche, senza alcuna distinzione per quanto riguarda le categorie di destinatari, e senza alcuna analisi dei rischi personali, non possono essere considerati come necessari in una società democratica. |