Diritto di soggiorno derivato al coniuge anche in caso di doppia cittadinanza
26 Febbraio 2018
L'effetto utile dei diritti conferiti ai cittadini dell'Unione dall'art. 21, par. 1, TFUE comporta che un cittadino che abbia esercitato la propria libertà di circolazione in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza possa continuare a godere, nello Stato membro ospitante, dei diritti derivanti da detta disposizione qualora si producano alcune circostanze. In particolare, dopo aver acquisito la cittadinanza di tale Stato membro, in aggiunta alla propria cittadinanza d'origine, ha il diritto di sviluppare una vita familiare con il proprio coniuge cittadino di uno Stato terzo mediante il riconoscimento a quest'ultimo di un diritto di soggiorno derivato. Le condizioni di concessione di tale diritto non devono essere più rigorose di quelle previste dalla direttiva n. 38/2004 che, pur non ricomprendendo una situazione come quella della presente sentenza, deve essere applicata per analogia. |