Sì alla proroga di competenza quando realizza l'interesse del minore
02 Maggio 2018
Nel caso in cui i genitori di un minore, che risiedono abitualmente con quest'ultimo in uno Stato membro, abbiano depositato, per conto del figlio, una domanda di autorizzazione a rinunciare a un'eredità dinanzi al giudice di un altro Stato membro, l'art. 12, par. 3, lett. b), Reg. n. 2201/2003, relativo alla proroga di competenza in materia di responsabilità genitoriale, deve essere interpretato conformemente all'interesse superiore del minore. In particolare, tale interesse è garantito allorché la domanda sia stata presentata congiuntamente dai genitori, il Pubblico ministero (che secondo il diritto nazionale applicabile è parte nel procedimento) non abbia mosso obiezioni alla proroga di competenza e la residenza del de cuius alla data del decesso, nonché il suo patrimonio, oggetto della successione, si trovino in tale altro Stato membro. |