Lo Stato deve adottare misure idonee a tutelare il minore prima di procedere all'adozione
28 Ottobre 2015
L'art. 8 CEDU impone allo Stato di adottare misure appropriate per preservare, per quanto possibile, i legami familiari, nella specie i legami madre-figli rispetto ad una dichiarazione di adottabilità. La Corte europea rileva che, in casi delicati e complessi, il potere discrezionale delle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni e della gravità degli interessi in gioco. Nel caso di specie, la Corte non dubita della necessità dell'intervento delle autorità italiane al fine di tutelare gli interessi dei minori, ma dell'adeguatezza dell'intervento. La circostanza che un minore possa essere collocato in un ambiente più favorevole con riguardo, ad esempio, alla sua istruzione non giustifica la dichiarazione di adottabilità alla luce dell'art. 8 CEDU. Una simile ingerenza con il diritto dei genitori al rispetto della vita familiare deve essere valutata come “necessaria” alla luce di altre circostanze. La Corte sottolinea che, in questo caso, erano disponibili ad opera dei servizi sociali soluzioni meno radicali, utili a superare le difficoltà temporanee, che avrebbero impedito non solo la separazione irreversibile dei minori dalla loro madre ma anche la collocazione degli stessi in famiglie diverse. Vi è stata pertanto una violazione dell'art. 8 CEDU. |