Protezione internazionale: va negata la perizia volta a fornire un'immagine dell'orientamento sessuale
29 Gennaio 2018
L'art. 4 della direttiva “qualifiche” (2011/95/UE) deve essere interpretato nel senso che le autorità competenti a concedere la protezione internazionale possono procedere con una perizia per verificare l'orientamento sessuale di un richiedente. Tale perizia deve essere conforme al dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, ai fini della decisione, non deve rappresentare l'elemento esclusivo. Alla luce dell'art. 7 della Carta, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, allo scopo di valutare la veridicità dell'orientamento sessuale di un richiedente protezione, va negata la perizia psicologica, come quella di cui al procedimento principale, che intenda fornire un'immagine dell'orientamento sessuale del richiedente, poiché l'impatto di una perizia di questo tipo sulla vita privata del soggetto appare sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito. Le conclusioni di una siffatta perizia sono approssimative e dunque insufficienti per confermare le dichiarazioni del richiedente specie laddove tali dichiarazioni siano prive di contraddizioni. |