Nell'esercizio del ricongiungimento familiare il requisito della conoscenza della lingua tedesca costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento
28 Maggio 2015
La Corte di giustizia ha statuito che il requisito di conoscenza elementare del tedesco cui la Germania subordina il rilascio di un visto ai fini del ricongiungimento di coniugi di cittadini turchi legalmente soggiornanti in territorio tedesco è in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Tale requisito, introdotto successivamente all'Accordo di associazione concluso con la Turchia, non è compatibile con la clausola di standstill ivi prevista che vieta l'introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento. La Corte chiarisce che tale requisito linguistico rende più difficile il ricongiungimento familiare, aggravando le condizioni della prima ammissione del coniuge di un cittadino turco rispetto a quelle applicabili al momento dell'entrata in vigore della clausola di standstill. La Corte rammenta che il ricongiungimento familiare costituisce uno strumento indispensabile per permettere l'integrazione sociale dei lavoratori turchi inseriti nel mercato del lavoro degli Stati membri ed è lo strumento che evita al lavoratore di dover scegliere tra la sua attività nello Stato tedesco e la propria vita familiare in Turchia. Infine, anche se l'introduzione di una nuova restrizione può essere ammessa qualora sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vada al di là di quanto necessario per ottenerlo, la Corte considera che nel caso di specie tali condizioni non sono soddisfatte. Pur ammettendo, infatti, la presenza delle prime due condizioni – l'obiettivo di contrastare i matrimoni forzati e quello di favorire l'integrazione –, non è rispettato certamente il terzo requisito. Una normativa nazionale quale quella in causa va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, atteso che la mancata prova dell'acquisizione di conoscenze linguistiche sufficienti comporta ipso iure il rigetto della domanda di ricongiungimento familiare. |