La violenza contro le donne impedisce l'espulsione
30 Giugno 2016
La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato che nel caso in esame vi è stata, da parte delle autorità francesi, una violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura), per aver respinto, a seguito di una procedura accelerata, la domanda di asilo presentata dalla ricorrente. Qualora venisse espulsa verso la Guinea, la stessa rischierebbe di subire trattamenti disumani e degradanti da parte della sua famiglia di origine. La donna, infatti, di religione musulmana, ha sposato, contro la volontà del padre e dei fratelli, un cristiano. La Corte ricorda che l'esistenza di un rischio di maltrattamento ex art. 3 deve essere valutato alla luce della situazione generale del paese di ritorno e delle circostanze personali della persona interessata. A tale proposito, la Corte di Strasburgo rileva che i rapporti internazionali relativi alla situazione in Guinea denunciano che le competenti autorità non sono in grado di proteggere le donne nella situazione della ricorrente. Inoltre, la donna ha prodotto documenti (due certificati medici e una copia autentica dell'atto di matrimonio avvenuto in Guinea) il cui contenuto è idoneo a rendere credibile il presunto pericolo. Si ritiene, altresì, improbabile che il passare del tempo sia servito a diminuire il rischio di subire nuove violenze da parte della famiglia. La Corte, invece, ha statuito che la procedura accelerata di esame della domande di asilo, prevista nell'ordinamento giuridico francese, è stata conforme alla CEDU. |