La tutela del minore va preferita all'adozione

Giuseppina Pizzolante
01 Giugno 2018

L'interesse di un soggetto a mantenere e sviluppare legami con il nipote, in mancanza di pregressa convivenza, non rientra, alla luce dell'art. 8 CEDU, nella nozione di “vita familiare”, bensì nell'ambito della “vita privata” che è un concetto più ampio...

L'interesse di un soggetto a mantenere e sviluppare legami con il nipote, in mancanza di pregressa convivenza, non rientra, alla luce dell'art. 8 CEDU, nella nozione di “vita familiare”, bensì nell'ambito della “vita privata” che è un concetto più ampio e comprende, tra l'altro, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni interindividuali. Disporre l'adozione del nipote della ricorrente costituisce un'interferenza con il suo diritto al rispetto della vita privata, poiché recide il legame esistente e mortifica il tentativo di diventare tutore legale del minore. L'ingerenza pubblica non è conforme ai requisiti di cui all'art. 8 CEDU, poiché, considerando il superiore interesse del fanciullo, i tribunali ucraini non hanno chiarito le ragioni in forza delle quali l'adozione avrebbe favorito il minore in misura maggiore rispetto alla tutela che la ricorrente intendeva stabilire.

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