È nullo il decreto di espulsione privo di attestazione di conformità all'originale?

Redazione scientifica
11 Dicembre 2020

Il decreto di espulsione dello straniero deve considerarsi nullo, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, laddove all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto, non recante l'attestazione di conformità all'originale.

Così la Cassazione con sentenza n. 26722/20, depositata il 24 novembre.

Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione proposta dallo straniero avvero il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto sulla base del rigetto della sua domanda di protezione internazionale.
Avverso tale ordinanza, lo straniero propone ricorso per cassazione lamentando, in particolare, la ritenuta irregolarità della notifica del decreto di espulsione avvenuta a mani negli uffici della Questura. Secondo il ricorrente, la notifica doveva ritenersi nulla, sia perché effettuata dal comandante dei Carabinieri, mentre sul verbale risultava eseguita dagli Ufficiali e dagli Agenti nella Questura, sia perché era stata consegnata mediante una mera fotocopia.

Sulla questione, la Cassazione ricorda che «in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all'espellendo venga consegnata soltanto una copia dell'atto via fax non recante l'attestazione di conformità all'originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo».
Circa la certezza dell'esistenza nell'originale della sottoscrizione, la Corte afferma che essa «può essere soddisfatta dalla sussistenza, sulla copia consegnata, della certificazione di conformità ivi apposta dal funzionario di polizia addetto all'ufficio depositario dell'atto ed autorizzato alla autenticazione a norma dell'art. 14, l. n. 15/1968».
Pertanto, chiarisce la Cassazione, il radicale vizio di nullità dell'espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria, sussiste tutte le volte in cui all'espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell'atto, poiché non recante l'attestazione di conformità all'originale.

Nella fattispecie, gli atti risultano essere stati trasmessi dalla Prefettura telematicamente, pertanto contenevano l'attestazione di conformità all'originale, con data, luogo e firma comprensiva di qualifica, nome e cognome. Apparendo, dunque, infondato, la Cassazione ha respinto il ricorso dello straniero.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.