Il genitore non può essere rimpatriato se il figlio è affetto da grave malattia

20 Novembre 2020

Qualora un cittadino di un paese terzo, abbia esercitato un ricorso avverso una decisione di rimpatrio ed abbia un figlio maggiorenne affetto da grave malattia, al ricorso giurisdizionale va riconosciuto effetto sospensivo automatico.

La direttiva 2008/115/CE, relativa al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, va interpretata alla luce degli articoli 7, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Così le normative nazionali devono garantire le necessità primarie di un cittadino di un paese terzo, privo dei mezzi che gli consentono di provvedere ai propri bisogni, qualora egli abbia esercitato un ricorso avverso una decisione di rimpatrio ed abbia un figlio maggiorenne affetto da grave malattia. Laddove la presenza del cittadino accanto al figlio sia indispensabile, al ricorso giurisdizionale va riconosciuto effetto sospensivo automatico. La circostanza che il figlio minore sia divenuto maggiorenne alla data di adozione della decisione di rimpatrio riguardante il proprio genitore o che lo sia divenuto durante il procedimento è irrilevante, purché sia dimostrata la dipendenza nei confronti del genitore.

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