L'Amministrazione può prescindere dalla valutazione comparativa della qualità dell'esecuzione dell'appalto
11 Dicembre 2020
Laddove la procedura di gara abbia ad oggetto l'affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali e per i quali non vi sia alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, l'Amministrazione ben può prescindere dalla valutazione comparativa della qualità dell'esecuzione, in quanto questa è fissata a priori dal committente nella normativa tecnica. E, infatti, per tale tipologia di contratti non vi è alcuna ragione, né utilità di far luogo ad un'autonoma valutazione e valorizzazione degli elementi non meramente economici delle offerte, perché queste, proprio in quanto strettamente assoggettati allo standard, devono assolutamente coincidere tra i vari concorrenti. |