Solo i contratti eseguiti sono spendibili dall'o.e. in sede di esposizione dei requisiti

Redazione Scientifica
11 Dicembre 2020

Le linee guida ANAC n. 1/2016, recanti ‘Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria', relativamente...

Le linee guida ANAC n. 1/2016, recanti ‘Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria', relativamente ai servizi utilizzabili come requisito, esplicitano che “le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti” (cfr. Paragrafo 2.2.2.2, ove si rinviene anche il corrispondente richiamo all'art. 58, comma 4, della Direttiva 2014/24/UE): potendosi ritenere “eseguito” solamente il contratto per il quale le prestazioni programmate siano non solo iniziate, ma anche integralmente svolte nel pieno rispetto delle relative prescrizioni, clausole e condizioni. Il che è, del resto, conforme alla ratio della regola, atteso che solo il completamento dell'intera prestazione in conformità al contratto può essere significativo della effettiva affidabilità del concorrente, e della sua e reale capacità di svolgere correttamente e senza disservizi anche il nuovo contratto.

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