Alla Corte costituzionale l’assenza di deroghe all’adozione dell’interdittiva antimafia

Leonardo Droghini
16 Dicembre 2020

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 d.lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 3, comma 2, 4 e 24 Cost., per non prevedere deroghe all'adozione della interdittiva antimafia se verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

Il caso. Il titolare di un'impresa individuale impugnava l'informazione interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Reggio Calabria, chiedendone l'annullamento per molteplici violazioni di legge e deducendo, tra i motivi di doglianza, l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia). Ad avviso del ricorrente, sarebbe evidente la disparità di trattamento tra i soggetti destinatari di una misura di prevenzione e quelli attinti da informazione antimafia interdittiva, considerato che soltanto per i primi il comma 5 dell'art. 67 del codice antimafia consente di escludere le decadenze e i divieti previsti dal medesimo articolo nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

I dubbi di costituzionalità. Il Collegio, dopo aver concluso positivamente il giudizio di rilevanza – l'attività aziendale costituiva infatti, come evidenziato dal ricorrente, l'unica fonte di reddito della famiglia e, in mancanza di essa, non sarebbe stato possibile mantenere quattro figli conviventi di cui tre minori – ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3, 4 e 24 della Costituzione.

In primo luogo, posto che le interdittive antimafia e le misure di prevenzione partecipano della medesima natura di provvedimenti idonei ad assicurare un'anticipata difesa della legalità e sono altresì accomunate dalle medesime conseguenze decadenziali previste dall'art. 67 del codice antimafia, l'impossibilità per il Prefetto di valutare l'incidenza del provvedimento interdittivo sui mezzi di sostentamento per l'interessato e la sua famiglia, può concretizzare un'irragionevole disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 comma 2 della Costituzione. Detta disparità tra i destinatari di interdittiva antimafia e di misure di prevenzione non appare peraltro giustificata dalla temporaneità del provvedimento interdittivo, atteso che dodici mesi di inattività (pari al periodo di validità dell'informativa antimafia) appaiono un periodo ampiamente sufficiente a pregiudicare in modo definitivo qualsiasi attività di impresa.

La riferita questione, come ricordato dal Collegio, è stata già posta all'attenzione dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 57/2020, ha ritenuto, in un obiter dictum, come meritevole di rimeditazione da parte del legislatore la limitazione del potere di esclusione di cui all'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 alle sole misure di prevenzione.

Sotto altro profilo, la questione di costituzionalità si pone anche in relazione all'art. 4 Cost., essendo evidente secondo il TAR l'incidenza dell'informativa interdittiva sul diritto al lavoro del destinatario della stessa, inibito non solo ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione ma anche ad attività private, sottoposte a regime autorizzatorio o alla disciplina sulla SCIA.

Al riguardo, il Collegio ha osservato che a fronte della natura cautelare e preventiva dell'informativa antimafia, finalizzata, appunto, a prevenire un evento che non necessariamente è attuale, ma anche solo potenziale, emesso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, l'autorità amministrativa dovrebbe potere conto dell'eventualità che il provvedimento depauperi i mezzi di sostentamento che chi ne è colpito trae dal proprio lavoro.

Infine, i dubbi di costituzionalità della disposizione in esame sono estesi dal Collegio anche in riferimento all'art. 24 Cost. Sul punto, occorre notare che - nonostante la possibilità di interlocuzione eventuale di cui all'art. 93, co. 7 del codice antimafia, che consente al Prefetto, ove lo ritenga utile, di invitare in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre ogni informazione utile - i destinatari dell'interdittiva non hanno la possibilità di sottoporre all'autorità prefettizia le possibili conseguenze del provvedimento in termini di depauperamento dei mezzi di sostentamento suoi e della sua famiglia. Tale preclusione potrebbe integrare una violazione dell'art. 24 Cost., pur se nell'interpretazione che ne dà il Giudice delle Leggi il diritto alla difesa non si estende nel suo pieno contenuto oltre la sfera della giurisdizione sino a coprire ogni procedimento contenzioso di natura amministrativa.

In conclusione. Tutto ciò premesso, il TAR ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/ 2011, per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, con il diritto al lavoro di cui all'art. 4 della Costituzione e con il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione.