PAT: incertezze sulla perentorietà del termine per il deposito delle istanze per la discussione da remoto

Gianluca Favaro
17 Dicembre 2020

All'alba della reintroduzione del passaggio in giudicato delle cause allo stato degli atti come regola generale del processo amministrativo, si apre il dibattito giurisprudenziale sulla natura del termine per il deposito dell'istanza con la quale le parti hanno facoltà di richiedere la discussione da remoto.

All'alba della reintroduzione del passaggio in giudicato delle cause allo stato degli atti come regola generale del processo amministrativo, si apre il dibattito giurisprudenziale sulla natura del termine per il deposito dell'istanza con la quale le parti hanno facoltà di richiedere la discussione da remoto.

A distanza di un solo mese, infatti, si registrano due decreti adottati, rispettivamente, dal TAR Emilia-Romagna (decreto 10 novembre 2020) e dal TAR Campania (decreto 9 dicembre 2020) che optano per soluzioni di segno opposto.

Il TAR Campania attribuisce al termine per il deposito dell'istanza una valenza perentoria. Giunge a tale conclusione assimilando la sua natura a quella del termine previsto dall'ordinamento per il deposito di memorie difensive e documenti, in quanto tutti derivanti da un precetto di ordine pubblico processuale funzionale a garantire, al contempo, il contraddittorio tra le parti, l'ordinato lavoro del giudice e la corretta funzionalità degli uffici del sistema della giustizia amministrativa. Sulla scia di tali considerazioni, dunque, il TAR ha considerato tardiva un'istanza depositata spirato il termine di 5 giorni liberi prima dell'udienza stabilito dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020.

In senso opposto, il TAR emiliano, in seguito al deposito di una opposizione alla richiesta di discussione da remoto depositata tardivamente, ha ritenuto che tale motivazione (id est la mera tardività) non fosse ostativa all'accoglimento dell'istanza, escludendo la possibilità di interpretare il comma 4 dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020 in modo tale da intendere il termine processuale come avente natura perentoria. In tal caso, tuttavia, il TAR non ha esplicitato le argomentazioni che lo hanno condotto ad escludere la perentorietà.

Occorre dunque attendere le prossime pronunce in materia per vedere quale dei due orientamenti si consoliderà, facendo definitiva chiarezza sul punto.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.