I nuovi Principi di attestazione dei piani di risanamento

Alessandro Danovi
Andrea Foschi
Alberto Quagli
Alberto Panizza
Riccardo Ranalli
Alberto Tron
21 Dicembre 2020

Il CNDCEC ha varato i nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento che aggiornano, ed integrano, quelli approvati nel settembre 2014.

Il CNDCEC ha varato i nuovi principi di attestazione dei piani di risanamento che aggiornano, ed integrano, quelli approvati nel settembre 2014.

Il tempo trascorso dalla emanazione della precedente versione, gli indirizzi giurisprudenziali emersi, il portato del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (CCI), che su alcuni temi è da considerarsi interpretativo, l'emergenza sanitaria Covid-19, trasformatasi in breve anche in emergenza economica per molte, moltissime imprese, avevano reso improcrastinabile l'aggiornamento dei Principi di attestazione dei piani di risanamento.

Lo schema di base delle attività che deve svolgere il professionista esperto incaricato delle attestazioni di piani di risanamento resta quello preesistente ma le innovazioni portate sono significative.

In appresso enucleiamo quelle ritenute le principali.

Prima dell'assunzione dell'incarico l'attestatore deve valutare la propria disponibilità in ordine di tempo a darvi corso e valutare la propria indipendenza.

In particolare, con riferimento alla prima questione, i Principi richiedono all'attestatore che, nell'accettare l'incarico, proceda a valutare la compatibilità dei tempi previsti per lo svolgimento delle attività propedeutiche al rilascio di relazione di attestazione e la disponibilità di tempo propria e della propria struttura. Al riguardo, i Principi, in caso di concordato preventivo, ammettono che, qualora i tempi siano troppo ristretti, l'attestatore possa non essere in grado di accertare l'esigenza o il grado di prelazione di alcune passività. In tale caso egli ne dovrà dare atto nel giudizio di fattibilità e ne dovrà valutare ed indicare le relative ripercussioni.

Quanto all'indipendenza, nei Principi viene osservato che i requisiti di indipendenza sono riconducibili a due diversi insiemi: i pregiudizi, da valutare caso per caso, e gli impedimenti, aventi natura assoluta.

Con riferimento ai primi (tra i quali rientrano anche eventuali crediti vantati dall'attestatore nei confronti del debitore), si chiede all'attestatore di compiere una autovalutazione, da conservare nelle proprie carte di lavoro, con riferimento al rischi di pregiudizio all'indipendenza; tale autovalutazione andrà palesata da una dichiarazione, da rendere nella relazione di attestazione, di essersi espresso con indipendenza di giudizio e di essersi affrancato da ogni possibile condizionamento od influenza rispetto al c.d. “pregiudizio”.

Viene, inoltre, prevista la possibilità dell'attestatore di incaricare propri esperti estimatori o da scegliere insieme al debitore purché dotati della necessaria indipendenza, introducendo nel mandato la facoltà di chiedere al debitore la nomina, a proprie spese o a spese di quest'ultimo, di esperti in materie specifiche.

Con riferimento al compenso, viene sottolineata l'esigenza della sua revisione in corso d'opera in caso di ampliamento del perimetro (ad esempio il numero delle società coinvolte nella ristrutturazione) o dell'oggetto dell'attività (ad esempio, attestazioni speciali o modifica dello strumento di composizione della crisi), nonché in caso di estensione dei tempi originariamente previsti. In quest'ultimo caso, infatti, occorre aggiornare le verifiche di base dati contabile e quelle sull'andamento gestionale corrente (cd. current trading)

I nuovi Principi richiamano quelli di redazione dei piani risanamento approvati a settembre del 2017 dal CNDCEC, in relazione ai quali si chiede all'attestatore di esprimersi con riferimento al piano di risanamento ed alla sua conformità a tali principi.

Viene anche affrontato il tema delle successive modifiche del piano. In particolare, i nuovi Principi recano indicazioni per la rilevazione della natura sostanziale o meno delle modifiche e sottolineano che l'eventuale intervento del professionista in caso di modifiche non sostanziali rientra tra le attività di monitoraggio dello stesso, che ben possono essere affidate all'attestatore del piano originario, con la precisazione che il giudizio reso a tal riguardo non rientra tra le attestazioni previste dalla legge fallimentare.

È inoltre richiesto che il piano venga sottoscritto dal debitore, nonché ritenuto opportuno che l'attestatore lo alleghi alla propria relazione insieme alla cd. management letter, attribuendogli in tal modo data certa. È anche auspicato che il piano di risanamento venga approvato, insieme alla situazione costituente la spalla del piano, dall'organo amministrativo.

Più delicato è il tema della valutazione del miglior soddisfacimento dei creditori in caso di concordato preventivo in continuità. A tal riguardo, i Principi osservano che dalle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori non deriva un vantaggio differenziale a favore dell'alternativa concretamente praticabile del fallimento, rilevante ai fini del giudizio sul miglior soddisfacimento, essendo in astratto esercitabili da parte dei creditori le azioni di risarcimento anche nel caso di omologa del concordato.

Sempre con riferimento al miglior soddisfacimento dei creditori viene precisato che rilevano anche le “utilità” esterne in relazione alle quali l'attestatore sia in grado di esprimersi in via circostanziata. In ogni caso non ci si può limitare ad una mera enunciazione di principio sulla preferibilità della continuità aziendale. Viene anche sottolineato che per il miglior soddisfacimento dei creditori, contrariamente a recente giurisprudenza di merito, l'attestatore non possa riferirsi alla comparazione con lo scenario dell'amministrazione straordinaria, ancorché concretamente praticabile, in quanto sarebbe diverso il focus che dalla tutela dei creditori, proprio della procedura fallimentare, transita a quella dell'occupazione, proprio della amministrazione straordinaria

Sotto il profilo del giudizio di fattibilità viene enfatizzata la rilevanza della corretta individuazione delle cause della crisi sulle quali l'attestatore deve quindi esprimersi.

Viene richiesto all'attestatore di affrontare il tema del superamento delle situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2447 e dell'art. 2482-ter c.c. in uscita dalla protezione di cui all'art. 182-sexies l.fall.

L'attestatore deve, inoltre, pronunciarsi sulla verifica della presenza nel piano di risanamento di specifiche indicazione per il monitoraggio della sua esecuzione, anche attraverso un sistema di KPI (key performance indicator).

Viene ricordato che il giudizio di veridicità dei dati è funzionale al giudizio di fattibilità; sicché il perimetro delle verifiche occorrenti è limitato ai soli dati rilevanti ai fini della fattibilità del piano.

È previsto che l'attestazione, in caso di ricorso alla transazione fiscale di cui all'art. 182- ter, preveda la conferma che all'Amministrazione Finanziaria spetti un vantaggio, anche solo temporale, rispetto all'ipotesi della liquidazione giudiziale.

I Principi affrontano il rilevante tema dell'incertezza sanitaria ed economica causata dalla pandemia Covid-19. Viene osservato che gli effetti economici che ne derivano, e ne deriveranno, appaiono di particolare rilievo sui costumi dei consumatori con un rilevante impatto sulla struttura e livello della domanda, quanto meno nel breve-medio termine.

In molti settori di attività le imprese dovranno anche adattare i loro cicli produttivi e modelli di business.

A tal fine vengono proposti suggerimenti di ausilio alla fattibilità del piano, compreso quello di ricorrere, laddove occorra, ad una pluralità di scenari e all'ampliamento oltre i 5 anni dell'orizzonte temporale del piano di risanamento, a condizione che sia adeguatamente motivato dal debitore e ritenuto giustificato dall'attestatore. Sempre con riferimento alla pandemia da Covid-19, ma con una portata più ampia che prescinde dalla stessa, viene rilevata l'opportunità che il piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dal CCI, preveda iniziative da attuare in caso di scostamenti rilevanti, in termini di azioni alternative, di cambiamento della strategia e, nei casi più gravi, di ricorso ad un diverso od ulteriore strumento di composizione della crisi. Qualora non lo abbia fatto il debitore nel piano di risanamento, è opportuno che l'attestatore rappresenti l'eventualità di adozione di iniziative ad hoc la cui scelta resta nella competenza e, soprattutto, nella responsabilità esclusiva dell'organo amministrativo.

Con riferimento alle attestazioni speciali, viene precisato che il giudizio della migliore soddisfazione dei creditori richiesto dall'art. 182-quinquies l.f. è circoscritto agli effetti specifici dell'atto oggetto di valutazione e cioè dell'ottenimento della nuova finanza ovvero del pagamento del creditore anteriore.

Infine, all'attestatore può essere successivamente richiesto di verificare l'intervenuto raggiungimento del riequilibrio finanziario e del risanamento dell'esposizione debitoria. Si tratta della c.d. attestazione di uscita dalla crisi, non prevista normativamente, ma alla quale le imprese spesso già ricorrono per porre una parola “fine” al processo di risanamento.

* Gli Autori sono coordinatori del gruppo di lavoro del CNDCEC.