Valida ed efficace la notifica dell'ordinanza ingiunzione eseguita dalla P.A. nel domicilio eletto presso l'avvocato

23 Dicembre 2020

L'Amministrazione ha la facoltà di notificare l'ordinanza ingiunzione nel domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato nel corso del procedimento amministrativo che precede l'emissione dell'ordinanza stessa.

La Pubblica Amministrazione può notificare direttamente i provvedimenti giudiziari senza dover osservare le modalità di cui alla Legge n. 53/1994.
Così la Cassazione con ordinanza n. 28829/20, depositata il 16 dicembre.

La fattispecie. Nel caso in esame la Corte d'Appello di Trieste aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di prime Cure con la quale era stata dichiarata inammissibile l'opposizione promossa avverso l'ordinanza di ingiunzione proposta oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della stessa. A dire del Giudice di merito doveva ritenersi efficace la notifica effettuata a mezzo PEC al difensore dell'intimata stante l'elezione di domicilio effettuato dal trasgressore presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore nel corso del procedimento amministrativo che precede l'ordinanza ingiunzione ai sensi della l. n. 689/1981.

Il motivo di ricorso in Cassazione. A dire del ricorrente la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere valida la notifica a mezzo PEC in quanto l'art. 14 della l. n. 689/81 rinvia, per la notifica delle ordinanze, al codice di procedura civile. Di conseguenza il messaggio di posta elettronica avrebbe dovuto precisare che trattasi di notifica ai sensi della l. n. 53/1994 con la produzione degli allegati di cui all'art. 5 della medesima norma.

L'orientamento del Giudice di legittimità. In primo luogo. il Supremo Collegio ha ribadito che l'Amministrazione ha la facoltà di notificare l'ordinanza ingiunzione nel domicilio eletto nella fase che ha preceduto l'adozione del provvedimento opposto. D'altronde l'elezione di domicilio effettuata ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere ricondotta all'ambito di disciplina di cui all'art. 141 e non a quella di cui all'art. 170 c.p.c..

Le Sezioni Unite e le irregolarità formali della notifica. La Corte di legittimità ha, poi, ritenuto efficace la modalità di invio della posta elettronica certificata nonostante l'omesso rispetto delle modalità di cui alla Legge n. 53/1994. All'uopo le Sezioni Unite hanno già avuto modo di argomentare che la notifica a mezzo p.e.c. deve ritenersi valida ed efficace, nonostante la presenza di irregolarità formali, qualora l'interessato non lamenti anche una violazione del diritto alla difesa.

La notifica dei provvedimenti da parte della P.A.. Inoltre, la notificazione di atti giudiziari, da parte della Pubblica amministrazione, può avvenire a mezzo posta tradizionale o posta elettronica certificata inviata direttamente dall'Ente pubblico senza necessità dell'Ufficiale giudiziario o di un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 53/1994 e, di conseguenza, non possono essere applicate le modalità di invio indicate nella citata disposizione.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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