Emergenza COVID e prescrizione: le motivazioni della Consulta sulla questione di costituzionalità
23 Dicembre 2020
La sospensione della prescrizione disposta dai decreti legge n. 18 e n. 23/2020, emanati per contrastare l'emergenza COVID-19, non è costituzionalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi dal 9 marzo all'11 maggio 2020, prevista per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Sono state depositate le motivazioni della decisione con cui la Consulta ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma sull'applicabilità della sospensione della prescrizione anche ai processi per reati commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, per il periodo 9 marzo -11 maggio 2020 (v. la news Sospensione della prescrizione causa COVID: infondate le questioni di legittimità costituzionale).
Come si legge nella pronuncia «la sospensione della prescrizione disposta dai decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020, emanati per contrastare l'emergenza COVID-19, non è costituzionalmente illegittima in quanto è ancorata alla sospensione dei processi dal 9 marzo all'11 maggio 2020, prevista per fronteggiare l'emergenza sanitaria. La cosiddetta “sospensione COVID” rientra infatti nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'articolo 159 del Codice penale -che prevede, appunto, che il corso della prescrizione rimanga sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge - e quindi non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole». Difatti, in tema di sospensione della prescrizione, l'art. 159 c.p. «ha una funzione di cerniera», perché contiene, da un lato, «una causa generale di sospensione» che scatta quando la sospensione del procedimento o del processo è imposta da una particolare disposizione di legge, e, dall'altro lato, un elenco di casi particolari. Tale causa di sospensione è quella applicabile nelle vicende da cui sono nate le questioni de quo. In conclusione «la temporanea stasi ex lege del procedimento o del processo determina, in via generale, una parentesi del decorso del tempo della prescrizione, le cui conseguenze investono tutte le parti: la pubblica accusa, la persona offesa costituita parte civile e l'imputato. Così come l'azione penale e la pretesa risarcitoria hanno un temporaneo arresto, per tutelare l'equilibrio dei valori in gioco è sospeso anche il termine per l'indagato o per l'imputato». |