Sulla possibilità di redigere un unico verbale sintetico relativo a più operazioni di gara eseguite in un arco temporale diverso

23 Dicembre 2020

La Commissione di gara può redigere un unico verbale di tutte le operazioni di gara compiute, anche se relativo a più giornate. Infatti, non è necessario, ai fini della correttezza dei verbali, che vi sia un'indicazione specifica di quale parte dell'analisi sia stata realizzata in un giorno o nell'altro, essendo ben possibile la verbalizzazione sintetica delle varie sedute della commissione di gara e la redazione non contestuale di un unico verbale di tutte le operazioni di gara compiute.

Il caso. A seguito di una procedura telematica aperta per la fornitura di protesi mediche in 17 lotti, la quarta classificata (seconda non aggiudicataria) proponeva ricorso dinanzi al giudice amministrativo lamentando, tra l'altro, l'incongruità dell'offerta dell'aggiudicataria. In particolare, la ricorrente rilevava che vi fosse una violazione delle regole in tema di verbalizzazione delle operazioni di gara e di funzionamento degli organi collegiali, dei principi di continuità e concentrazione delle pubbliche gare. Secondo la ricorrente, la commissione tecnica avrebbe dovuto descrivere tutte le operazioni valutative svolte per ogni lotto piuttosto che redigere un unico verbale finale consistente nel riepilogo mediante tabelle indicanti le offerte relative ai 17 lotti, al termine di ben 14 sedute riservate. Invero, il cospicuo lasso di tempo intercorso tra la prima e l'ultima seduta imponeva a maggior ragione di verbalizzare i punteggi volta per volta attribuiti alle offerte.

La soluzione del TAR Toscana. Il giudice amministrativo ha in primo luogo premesso che la Commissione di gara possa redigere sempre un unico verbale di tutte le operazioni compiute, anche se relativo a distinte giornate, essendo ammessa la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute. Il Collegio, richiamando alcuni precedenti del Consiglio di Stato, ha precisato che non è necessario, ai fini della correttezza dei verbali, che vi sia un'indicazione specifica di quale parte dell'analisi sia stata realizzata in un giorno o nell'altro, essendo ben possibile la verbalizzazione sintetica delle varie sedute della commissione e la redazione non contestuale di un unico verbale di tutte le operazioni di gara compiute (Cons. Stato, Sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5377; Cons. Stato, Sez. III, 1° settembre 2014, n. 4449).

Di conseguenza, ha precisato che il contestato verbale conclusivo oltre ad essere completo ed esaustivo circa le valutazioni effettuate su ciascuna offerta, espliciti il punteggio attribuito in relazione ad ogni criterio valutativo, contenga una motivazione da raffrontare con i criteri motivazionali prestabiliti (che pure sono riportati). Inoltre, la riunione della Commissione giudicatrice nelle singole sedute è distintamente verbalizzata. Ebbene, non risultano lacune nella descrizione dell'insediamento della Commissione e delle operazioni di gara. Né risultano profili di illogicità insiti nell'accorpamento della verbalizzazione delle sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche, accorpamento di per sé legittimo (TAR Lazio, Roma, III, 29.5.2017, n. 6340):

La giurisprudenza amministrativa ha altresì avuto modo di precisare che, qualora l'operato della commissione chiamata a valutare le offerte tecniche si sia protratto per più sedute e nel corso della seduta finale siano stati poi riportati i giudizi finali, contenuti in un prospetto unitario, tale modalità di verbalizzazione, seppur di tipo sintetico e non contestuale, non dimostra in via automatica la presenza di irregolarità nello svolgimento delle attività valutative. In ragione di ciò, una tale modalità di verbalizzazione può ritenersi censurabile solo nel caso in cui dalla lettura complessiva degli atti di gara, non sia possibile ricostruire in maniera chiara l'iter logico seguito dalla Commissione giudicatrice nelle sedute riservate nelle quali ha proceduto all'esame o alla valutazione delle offerte.

Sulla violazione del principio di continuità delle operazioni di gara, il giudice amministrativo ha ritenuto che non possa ritenersi violato nemmeno da un'incompleta verbalizzazione (peraltro nel caso di specie i verbali di gara sono sintetici, ma non incompleti), rilevando invece l'eventuale concreta dimostrazione di circostanze effettivamente probanti in ordine alla negligente conservazione della documentazione da cui sia derivata un'alterazione del contenuto (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2019, n. 1637; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 24 marzo 2020, n. 394); né la significativa durata delle operazioni di gara può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura selettiva.

In conclusione, il TAR Toscana ha respinto il ricorso.

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