Procedibile il ricorso contro la sentenza la cui asseverazione autografa della relata di notifica sia stata depositata entro l'udienza

Redazione scientifica
31 Dicembre 2020

La mancata asseverazione autografa della relata di notifica telematica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso se vi sia disconoscimento da parte controricorrente, ovvero vi sia anche solo una parte intimata, salvo che il ricorrente depositi l'asseverazione entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Con ordinanza n. 28302/20, la Corte di Cassazione ha preliminarmente affrontato il caso della mancata asseverazione autografa della relata di notifica telematica della sentenza impugnata, riaffermando quanto sancito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8312/19.
In particolare, è stato chiarito che tale mancanza determina l'improcedibilità del ricorso qualora vi sia disconoscimento da parte del controricorrente, ovvero vi sia anche solo una parte intimata, salvo che il ricorrente provveda a depositare l'asseverazione entro l'udienza di discussione o l'adunanza in camera di consiglio.

Nella fattispecie in esame, la Corte ha rilevato la presenza dell'asseverazione autografa dell'attestazione di conformità della sentenza impugnata e che il ricorso risulta notificato per via telematica, con relata asseverata in modo autografo, entro i 60 giorni dalla relativa pubblicazione. Pertanto, la Cassazione ha ritenuto superata la c.d. prova di resistenza e ha affermato la procedibilità del ricorso.

(Fonte:

www.dirittoegiustizia.it

)

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