Con il testamento biologico ognuno può disporre sul proprio fine vita
05 Gennaio 2021
Il caso. Tizio ricorreva in giudizio innanzi al Tribunale, al fine di sentire ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente, di ricevere l'atto (DAT) per scrittura privata con susseguente annotazione nell'apposito Registro dei Testamenti Biologici istituito presso l'amministrazione in parola. Il ricorrente precisava di aver formulato la richiesta al Comune via PEC, in esecuzione della procedura dallo stesso dettata, secondo la quale il cittadino deve richiedere un appuntamento per depositare l'atto contenente le DAT redatte a norma dell'art. 4 l. n. 219/2017 ed allegava di aver effettuato regolarmente la procedura indicata dal Comune e di non avere, tuttavia, ottenuto alcuna interlocuzione, nota, appuntamento o riscontro; decorsi oltre 30 giorni e preso atto del rifiuto ad adempiere dell'Ufficiale dello Stato Civile, formulava la richiesta oggetto del ricorso. Il Tribunale, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso.
Silenzio della P.A.: effetti. Il Tribunale ha condiviso l'impostazione data dal ricorrente, tendente ad inquadrare la fattispecie nella tipologia del silenzio dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in virtù di quanto sancito dell'art. 95 d.P.R. n. 396/2000 (Nuovo Ordinamento dello Stato Civile), secondo cui chi intende opporsi a un rifiuto dell'Ufficiale dell'amministrazione di ricevere in tutto in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l'Ufficio dello Stato Civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Istituzione Banca Dati nazionale. Le disposizioni vigenti prevedono che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può attraverso le DAT, esprimere le proprie convinzioni e preferenza in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali, e può procedere alla nomina di un fiduciario che ne faccia le veci e la rappresenti nella relazione con il medico e con le strutture sanitarie.
Fonte: dirittoegiustizia.it
|