Il certificato di regolare esecuzione non ha valenza meramente probatoria, ma valore costitutivo del requisito di partecipazione

Redazione Scientifica
16 Dicembre 2020

La lettura sistematica delle disposizioni normative sul certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l'impresa che sia in possesso...

La lettura sistematica delle disposizioni normative sul certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l'impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del certificato può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell'impresa è in grado di comprovarlo; in altre parole il requisito dell'esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del certificato di esecuzione dei lavori (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135). La certificazione dei lavori regolarmente eseguiti è, difatti, elemento essenziale, in quanto attiene alla tutela della necessità che il requisito esperenziale sia certo e validato da parte dell'Autorità munita del potere di verificarne il presupposto e, quindi, deve sussistere al momento della presentazione della domanda: altrimenti, l'ammissione della concorrente perderebbe qualunque predicato di stabilita e certezza, risultando condizionato non già soltanto alla mera prova di quanto dichiarato, ma della stessa regolare esecuzione dei lavori che attiene alla dimensione sostanziale della qualificazione della concorrente; dal che la violazione della par condicio tra tutte le concorrenti e della speditezza del procedimento di gara.

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