Non sussiste il divieto di costituzione di ati “sovrabbondanti”, salvo che la preclusione non sia prevista dalla lex specialis della gara

Redazione Scientifica
21 Dicembre 2020

Il nostro ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica...

Il nostro ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione, non vieta le ATI c.d. “sovrabbondanti”, sicché, come precisato dalla giurisprudenza, non può ritenersi illegittima l'ammissione in gara, e la successiva aggiudicazione della stessa, in favore di una associazione temporanea di imprese la cui mandataria sia in possesso dei requisiti per partecipare alla gara singolarmente, e quindi “sovrabbondante e/o sovradimensionata” in relazione alle esigenze della stazione appaltante, nel caso in cui la lex specialis non contempli uno specifico divieto di costituzione di raggruppamenti “sovrabbondanti” (C.d.S., n. 560/2017; T.A.R. Puglia - Bari, n. 14/2015).

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