La legge di conversione del Decreto Ristori e l'impatto sul procedimento civile telematico

07 Gennaio 2021

Il 24 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il giorno successivo, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, cd. “Decreto Ristori”, le cui disposizioni impattano anche sul processo civile telematico.
Premessa

Il 24 dicembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il giorno successivo, la legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, cd. “Decreto Ristori”, le cui disposizioni impattano anche sul processo civile telematico.

Attività preliminari all'udienza

Per completezza di trattazione, si evidenzia che le disposizioni in esame non intervengono sulle attività preliminari all'attività giudiziale, in particolare su quella particolare modalità di rilascio a distanza della procura alle liti prevista dalla legislazione emergenziale all'art. 83 c. 20-ter del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Decreto Cura Italia”) come convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che consente all'avvocato di certificare con firma digitale l'autografia della sottoscrizione della procura alle liti trasmessagli in copia informatica per immagine anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. Tale possibilità è comunque senz'altro ancora vigente, contrariamente a quanto paventato da pur autorevole dottrina a fronte di un'asserita mancata “proroga” con D.L. 125/2020, in realtà non necessaria perché non vi era alcun termine fisso da differire: la norma de qua permette infatti la predetta modalità di raccolta della procura “fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19”.

Quanto a mediazione e arbitrato, si rammenta che il predetto articolo 83, al comma 20-bis, ha stabilito che “gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza”. In un precedente contributo (F. TESTA, Proroga dello stato di emergenza e digitalizzazione: tutto quello che l'avvocato deve sapere, http://ilprocessotelematico.it/articoli/focus/proroga-dello-stato-di-emergenza-e-digitalizzazione-tutto-quello-che-l-avvocato-deve), si riferiva che, poiché secondo il citato art. 3 c. 4 del D.lgs. 28/2010 richiamato dalla disposizione in esame, la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, alcuni Organismi di mediazione forense avevano integrato in tal senso i propri regolamenti prevedendo come modalità l'utilizzo delle piattaforme (Google Meet e Microsoft Teams loro messe a disposizione gratuitamente o in convenzione dal Consiglio Nazionale Forense nel periodo dell'emergenza, sottoponendoli poi al Ministero che aveva però richiamato le precedenti severe indicazioni tecniche imponendo agli OdM di adeguarvisi. A seguito dell'interlocuzione istituzionale tra CNF, DGSIA e DAG, il Ministero ha manifestato ampia disponibilità a rivedere tale posizione e a prendere in considerazione al soluzione condivisa di ritenere necessario che i servizi di videoconferenza utilizzati dagli Organismi siano presenti nel marketplace AgID (come appunto lo sono allo stato Meet e Teams). Si rammenta, infine, che tutte le novità processual-telematiche civili di cui all'art. 23 del Decreto Ristori e all'art. 221 del decreto Rilancio, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali.

Quanto ancora alle novità in materia di notifica via pec, ed in particolare alla possibilità introdotta dalla legge 120/20 (di conversione del Decreto Semplificazioni n. 76/20) nell'art. 16-ter c. 1-ter del D.L. 179/2012 ss.mm.ii. di poter a tal fine attingere all'Indice P.A. previa preliminare verifica negativa nel Registro PP.AA., il Ministero ha aggiornato gli schemi XSD per la consultazione di tale ultimo registro ai fini delle notificazioni telematiche alle articolazioni e alle aree organizzative omogenee della Pubblica Amministrazione “centrale”, introducendo un ulteriore identificativo, il codice univoco, di 11 caratteri che si affianca al codice fiscale dell'Amministrazione “centrale” per individuare le articolazioni., che quindi dovranno essere individuate dalla coppia composta da codice fiscale e codice univoco.

Quanto infine alla costituzione in giudizio, a seguito dei diversi interventi normativi non oggetto del presente esame, si rammenta che fino al termine dello stato di emergenza, che era previsto per il 31 gennaio 2021 ma che è stato prorogato fino 30 aprile 2021 (ex art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2021), vige l'obbligo di deposito telematico anche per gli atti introduttivi, con conseguente obbligo di relativo pagamento telematico del contributo unificato e delle anticipazioni forfettarie.

Attività di udienza

La normativa di cui in premessa interviene invece sull'attività di udienza e su altri istituti, stabilendo l'efficacia temporale delle novelle, in assenza di diversa disposizione, fino alla scadenza del citato termine di all'art. 1 del D.L. 19/2020 ss.mm.ii. (fino al 30 aprile 2021 ex art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2021)).

Come si ricorderà, alle novità telematiche precedenti (udienze o giuramenti CTU a trattazione scritta e udienze o partecipazioni da remoto) l'art. 23 del Decreto Ristori aveva introdotto al comma 3 la possibilità di celebrazione a porte chiuse delle udienze civili ai sensi dell'art. 128 c.p.c., al comma 6 la possibilità di trattazione scritta per le udienze civili in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto e al comma 7 la facoltà per il giudice di partecipare all'udienza anche da luogo diverso dall'ufficio giudiziario, tutte disposizioni mantenute dalla legge di conversione.

Quest'ultima inserisce poi al comma 8-bis, anche per le udienze civili (sul modello del comma 8 per le udienze penali) la trattazione scritta in Cassazione per i ricorsi proposti per una pubblica udienza che non ricada entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore (il 25 dicembre 2020) della legge. Per la decisione su tali ricorsi a norma degli articoli 374 (pronuncia delle Sezioni Unite), 375 ultimo comma (pronuncia della Sezione semplice in camera di consiglio) e 379 (discussione) del codice di procedura civile, si prescrive infatti che la Corte Suprema proceda in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salva loro richiesta di discussione orale, come segue:

- entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza, ridotto a 10 giorni per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il 16° e il 30° giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione, l'eventuale richiesta di discussione orale è presentata in cancelleria a mezzo pec dal procuratore generale o dal difensore di una delle parti;

- in difetto, entro 15 giorni prima dell'udienza, il procuratore generale trasmette le sue conclusioni motivate via pec alla cancelleria della Corte, che le inoltra immediatamente, sempre a mezzo pec, ai difensori delle parti i quali

- entro 5 giorni prima dell'udienza, questi ultimi possono depositare via pec memorie ex art. 378 c.p.c.

Si segnala, infine, che la legge di conversione introduce nell'art. 23 anche il comma 9-ter nell'art. 23, consente, a richiesta, la partecipazione dell'incolpato e del suo difensore mediante collegamento da remoto all'udienza di discussione nel procedimento disciplinare presso il CSM.

Formula esecutiva telematica

La novità principale è peraltro inserita dalla legge di conversione nel nuovo comma 9-bis del citato art. 23 del Decreto Ristori, che opportunamente codifica, a fini di certezza del diritto e di uniformità, le buone prassi sulla formula esecutiva telematica apparse con lievi varianti in molti protocolli locali, a partire da quello torinese, durante il periodo emergenziale. Si tratta di disposizione cd. “a scadenza” che coinciderà con la fine del periodo emergenziale.

Ai sensi della disposizione in esame:

- la parte a favore della quale è pronunciata la sentenza o uno degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile deposita telematicamente la relativa istanza;

- il cancelliere rilascia la copia esecutiva in forma di documento informatico da lui sottoscritto digitalmente, contenente la copia anche per immagine della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione (“Repubblica Italiana – In nome della legge”) e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile (il noto “Comandiamo”) e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta;

- la firma digitale sostituisce, ai sensi dell'art. 24 c. 2 CAD, il sigillo della cancelleria previsto dall'articolo 153 c. 1 d.att. c.p.c;

- il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico: tali copie, munite dell'attestazione di conformità con le modalità di cui all'articolo 16-undecies D.L. 179/2012 ss.mm.ii., equivalgono all'originale.

Si rileva che, in fase di prima applicazione di tale nuova disposizione, sono sorti dubbi sulla debenza dei diritti di copia autentica per il rilascio della copia esecutiva telematica. Alcuni uffici, richiamandosi ai precedenti protocolli (come quello torinese) e all'art. 268 c. 1 del T.U. Spese di Giustizia, richiedono i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, determinati in ragione del numero delle pagine memorizzate, come previsti dall'Allegato 7 al predetto Testo Unico. Altri, invece, non li richiedono, probabilmente valorizzando estensivamente il comma 2 del citato art. 268, che li esclude per le (successive) copie attestate conformi dal difensore o dal dipendente pubblico nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012 ss.mm.ii. Si auspica un intervento del Ministero di Giustizia o dell'Agenzia Entrate, a seguito di interpello, per dirimere il dubbio.

Conclusioni

Il quadro del processo civile telematico, come disegnato dalla legislazione emergenziale, si fa sempre più articolato: è auspicabile che, quanto meno per i nuovi istituti che avranno dato buona prova di sé, possa consolidarsi ed avere applicazione anche oltre la, si confida prossima, cessazione dell'epidemia.

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