Che succede se la relazione tecnica presentata in sede di gara è più lunga del dovuto?

08 Gennaio 2021

Le parti dell'offerta eccedenti i limiti dimensionali imposti dalla disciplina di gara non possono essere valutate dalla Commissione.

Le conseguenze che derivano dallo sforamento dei limiti dimensionali delle offerte tecniche fissati dalla disciplina di gara. Com'è noto, con riferimento al tema del superamento dei limiti dimensionali delle offerte tecniche, si rinvengono in giurisprudenza essenzialmente due orientamenti. Un primo (e diremmo minoritario) orientamento secondo cui tale sforamento giustificherebbe la radicale esclusione dalla gara dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2017, n. 95 e T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 19 marzo 2009, n. 79). E un secondo orientamento in base al quale, viceversa, in consimili evenienze l'unica conseguenza che ne deriva è che la Commissione giudicatrice non possa tenere in considerazione le pagine che eccedano dal limite indicato dalla lex specialis di gara.

Il principio di diritto fissato dal T.A.R. Lombardia. Il T.A.R. Lombardia ha, con la sentenza che qui si segnala, accolto tale ultima impostazione ritenendo così legittima la previsione della disciplina di gara che espressamente stabiliva che «le pagine eccedenti [i limiti dimensionali imposti dalla stessa disciplina di gara] non verranno prese in considerazione dalla Commissione Giudicatrice».

Ma ciò rede che di particolare interesse la pronuncia in questione è la circostanza che con essa il Collegio, a fronte di una previsione che stabiliva testualmente che«il numero massimo di pagine utilizzabile per l'elaborazione dell'offerta tecnica è di complessive 10 pagine (pari a 20 facciate), con interlinea almeno ‘1.5 righe' e dimensioni carattere almeno “12 Times New Roman”», abbia ritenuto comunque non valutabile anche un offerta che, pur «utilizza(ndo) il carattere “12 Times New Roman”» e pur (almeno così pare di capire) non eccedendo il numero massimo di pagine, sia stata redatta «rid(ucendo) la spaziatura del carattere in maniera tale da comprimere notevolmente il testo in senso orizzontale, in guisa tale da “raddoppiare” sostanzialmente il [suo] contenuto».

Secondo il T.A.R. Lombardia, infatti, in ossequio ai principi di certezza e di par condicio, le richiamate prescrizioni della lex specialis «non possono che essere interpretate nel senso di consentire l'utilizzo del carattere “12 Times New Roman” soltanto nelle dimensioni standard, senza possibilità di alterazioni del carattere stesso attraverso il ricorso a funzioni riduttive della spaziatura (…) altrimenti dandosi la stura ad applicazioni della legge di gara suscettibili di vanificarne la ratio, ispirata ad evidenti esigenze di sintesi».

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