Gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali

08 Gennaio 2021

La mancata iscrizione della decadenza dalla precedente aggiudicazione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC, non rende inutilizzabile in sé ed in via autonoma da parte della stazione appaltante la suddetta informazione, che deve pertanto formare oggetto di obbligo informativo da parte dell'operatore economico

Il caso. Una società, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Toscana, lamentava di essere stata illegittimamente esclusa dalla gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, indetta dal comune di Pistoia, per aver omesso di dichiarare in sede di gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, l'esclusione disposta dal comune dell'Aquila per grave illecito professionale, sulla cui legittimità si era definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7056/2018.

Secondo la ricorrente, l'esclusione era illegittima in quanto l'esclusione comminata dal Comune dell'Aquila non avrebbe formato oggetto di obbligo informativo, non essendo stata iscritta al casellario dell'ANAC a seguito della archiviazione da parte della Autorità del relativo procedimento.

La soluzione. Il T.A.R., pur riconoscendo l'esistenza di pronunciamenti difformi, ha respinto la censura, osservando che la mancata iscrizione della decadenza dalla precedente aggiudicazione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC, non rende inutilizzabile l'informazione, in sé ed in via autonoma da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V - 22/07/2019, n. 5171). E ciò in quanto la previsione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c bis) del D.Lgs 50/2016 costituisce norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla Stazione appaltante (e non a priori dall'ANAC).

Peraltro, secondo quanto recentemente stabilito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16 del 2020, può costituire fonte degli obblighi informativi rilevanti ai fini della ammissione alla gara anche la stessa lex specialis, la quale, nella specie, chiedeva ai concorrenti di effettuare una dichiarazione omnicomprensiva di tutte le situazioni potenzialmente incidenti sul corretto svolgimento della procedura senza effettuare alcun filtro preventivo di rilevanza.

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