Ginecologo rivela alla paziente la sterilità del marito: è violazione di segreto professionale?
08 Gennaio 2021
Questo l'oggetto della sentenza della Suprema Corte n. 318/21, depositata il 7 gennaio.
La Corte d'Appello di Torino proscioglieva l'imputato dai reati di rivelazione di segreto professionale e di diffamazione, in quanto estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Tale affermazione di responsabilità, rilevante ai soli effetti civili, si basa sul fatto che l'imputato (ginecologo, psicoterapeuta e sessuologo), nel rilasciare alla sua paziente un certificato medico, aveva rivelato senza giusta causa circostanze riservate relative alla sfera sessuale e procreativa del marito della stessa, con riferimento, in particolare, alla sua scarsa fertilità.
Avverso tale pronuncia, l'imputato propone ricorso per cassazione, ponendo in evidenza una premessa fattuale: egli era ginecologo della moglie della persona offesa e riferisce che, una volta falliti i numerosi tentativi di inseminazione omologa, la coppia aveva deciso di intraprendere il percorso di inseminazione artificiale, da cui era nata la figlia. In seguito, però, i due coniugi si erano separati e il marito aveva intentato una causa finalizzata al disconoscimento della paternità, ponendo alla base dell'azione civile un certificato medico attestante la sua “severissima infertilità”.
La Corte di Cassazione dichiara il motivo di ricorso fondato, rilevando che il certificato di cui si discute era stato effettivamente rilasciato dall'imputato su richiesta della paziente ai fini della sua produzione nel giudizio di disconoscimento della paternità intrapreso dal marito nei mesi precedenti, non essendoci, dunque, stata alcuna rivelazione di segreto professionale in quanto la notizia era già conosciuta.
Ciò posto, nel caso concreto la Corte ritiene che non si possa affermare che l'imputato abbia rivelato le circostanze menzionate inerenti al marito della paziente, essendo stato quest'ultimo il primo a rivelare tali circostanze al momento dell'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternità nei mesi precedenti. Fonte: dirittoegiustizia.it
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