La Cassazione torna sull'improcedibilità del ricorso notificato a mezzo PEC in assenza dell'attestazione di conformità

Redazione scientifica
11 Gennaio 2021

Il deposito della copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza l'attestazione di conformità o con attestazione priva della firma autografa, non comporta l'improcedibilità del ricorso stesso solo se il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non ne disconosca la conformità all'originale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29092/2020, depositata il 18 dicembre, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di protezione internazionale. Il Collegio ha infatti ritenuto improcedibile l'impugnazione, sottolineando che il ricorso notificato al Ministero dell'Interno a mezzo PEC era privo dell'attestazione di conformità del difensore, munita di sottoscrizione autografa ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis e 1-ter l. n. 53/1994.

Il Collegio ricorda, infatti, che il deposito in cancelleria nel termine di 20 giorni dall'ultima notifica della copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza l'attestazione di conformità prevista dall'art. 9 cit. o con attestazione priva della firma autografa, non comporta l'improcedibilità del ricorso stesso laddove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata o non disconosca la conformità all'originale. Laddove invece il destinatario della notificazione a mezzo PEC non si costituisce, come nel caso di specie, oppure disconosce la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, il ricorrente, onde evitare di incorrere nell'improcedibilità deve depositare l'asseverazione di conformità all'originale sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio (Cass. Civ. n. 22438/2018).

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