Modulistica ingannevole prodotta dalla Stazione Appaltante: la gara va annullata?

Paola Martiello
11 Gennaio 2021

Le offerte possano essere interpretate dalla Stazione appaltante, superando le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, nel solo intento di fare emergere l'effettiva volontà espressa dall'offerente. Tale attività interpretativa potrà consistere anche nell'individuazione e nella correzione di eventuali errori di scrittura e di calcolo, ma sempre a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima e neppure a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente.

Il caso. La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio attiene al caso in cui la Stazione appaltante, nell'intento di superare un errore nella formulazione dell'offerta economica della concorrente, ingenerato dal modulo “Dichiarazione offerta economica” in allegato al Disciplinare di gara, ne abbia unilateralmente modificato il contenuto, incidendo in maniera determinante sugli esiti della gara.

La soluzione. Il Collegio, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale ( ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 28 ottobre 2020, n. 6610) - quanto ai presupposti, alle modalità e soprattutto ai limiti entro i quali la commissione giudicatrice possa legittimamente intervenire al fine di emendare l'offerta di un concorrente da eventuali errori - osserva che le offerte, intese come atto negoziale, possano essere interpretate, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale ivi assunto, nel solo intento di farne riemergere l'effettiva volontà comunque ivi espressa dall'offerente. A ciò consegue che tale attività interpretativa potrà consistere anche nell'individuazione e nella correzione di eventuali errori di scritturazione e di calcolo nella formulazione dell'offerta, ma sempre “a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta medesima, né a dichiarazioni integrative o rettificative dell'offerente” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. II, 21 febbraio 2018, n. 2016) risultandone, altrimenti, violati la par condicio, l'affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza (in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998).

Quanto, invece, alla connessa questione della rilevanza dell'errore commesso dalla stazione appaltante nella formulazione della lex specialis, idoneo ad incidere sulla formazione della volontà del concorrente, per l'effetto abbagliato dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, il Consiglio evidenzia come il qualificato affidamento indotto nel concorrente, che si sia attenuto ad un'indicazione fornita dalla stazione appaltante, sia senz'altro meritevole di tutela (in tal senso, ex multis Cons. Stato, Sez. V, 29 aprile 2019, n. 2720), anche nei casi in cui i concorrenti non siano tenuti all'impiego dei modelli e formulari erroneamente predisposti (Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510).

Ebbene, applicando tali coordinate interpretative alla fattispecie in esame, il Collegio è dell'avviso che la doglianza sia fondata, nella sola parte in cui il ricorrente ritiene che la commissione di gara - piuttosto che modificare il contenuto dell'offerta tecnica presentata , predisposta, come accennato, utilizzando il modulo di “Dichiarazione di Offerta Economica” in “allegato 3” al Disciplinare di gara - avrebbe dovuto annullare la gara.

In tal senso, la giurisprudenza ha; avuto modo di chiarire come “la modulistica predisposta dalla stazione appaltante assolve al duplice fine di rendere omogenee le offerte per semplificarne l'esame comparativo ed agevolare i partecipanti riducendo il rischio di errori”; finalità, queste, che – a ben vedere - risulterebbero evidentemente compromesse qualora si pretendesse dai concorrenti l'onere di controllarne (e, se del caso, correggerne) i contenuti (in senso conforme, Cons. Stato, sez. III, 5 febbraio 2015, n. 601).

Lo stesso è a dirsi per il fatto che il modello di offerta economica allegato al Disciplinare di gara era modificabile dall'offerente, non escludendo tale circostanza la capacità di tale modello - in ragione dell'affidabilità di cui gode la stazione appaltante - di indurre, comunque, in errore colui che se ne sia avvalso, confidando nella correttezza del facsimile predisposto dall'amministrazione ai fini della formulazione dell'offerta.

In conclusione: Il Collegio, ritenendo dunque, che, nel caso di specie, alla stazione appaltante fosse preclusa la possibilità di procedere alla rettifica dell'offerta del concorrente, in quanto ciò avrebbe comportato una inammissibile sostituzione della volontà della stazione appaltante a quella (viziata) espressa dal concorrente stesso, ha disposto l'annullamento dell'intera gara.

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