Reati sessuali e ammissione automatica al gratuito patrocinio. Quando il reddito non conta
11 Gennaio 2021
La scelta effettuata dal legislatore di ammettere al gratuito patrocinio le persone offese da determinati reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, indipendentemente dalle relative condizioni reddituali, rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in questione.
Lo ha affermato la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1, depositata l'11 gennaio 2021.
Ammissione al gratuito patrocinio: quando il reddito non conta. La pronuncia in commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2022, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)”, nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di Cassazione, determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese dello Stato della persona offesa dai reati, indicati nella norma medesima, di cui agli artt. 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (Atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale, a prescindere dai prescritti limiti di reddito e senza alcuno spazio di apprezzamento e discrezionalità valutativa al giudice. Il giudice a quo, infatti, ha rilevato che, in base al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, costituisce “diritto vivente” il diritto della persona offesa da uno dei menzionati reati a fruire del patrocinio a spese dello Stato per il solo fatto di rivestire tale qualifica, a prescindere dalle proprie condizioni di reddito, che, dunque, non devono neanche essere oggetto di dichiarazione o attestazione (cfr. Cass. Pen., n. 52822/18 e n. 13497/17).
Le censure del giudice a quo. Il rimettente ritiene che la norma censurata, come interpretata dalla Suprema Corte, istituendo un automatismo legislativo, avrebbe, come ogni automatismo, ricadute negative sul principio di uguaglianza, poiché verrebbero assimilate tra di loro situazioni diverse e non equiparabili. Più precisamente, l'ammissione indiscriminata al beneficio di qualsiasi persona offesa non consentirebbe alcun margine di valutazione al giudice in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali (al punto da vietargli di richiedere la prescritta dichiarazione) e precluderebbe ogni verifica giudiziale circa il possibile ricorrere, o la sicura assenza, di ostacoli e remore di indole economica che la norma intende rimuovere, trasferendo sulla collettività i costi della difesa tecnica: ne risulterebbe compromessa la necessità di assicurare un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. Inoltre, ad avviso del rimettente, sarebbe violato anche l'art. 24, comma 3, Cost., il quale si porrebbe, non solo come primario strumento di garanzia per assicurare ai non abbienti l'effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, ma anche quale presidio diretto ad evitare che gli oneri che ne conseguono siano aggravati da improprie e ingiustificate estensioni dei benefici a soggetti non ragionevolmente definibili “non abbienti” e, pertanto, non bisognosi del sostegno economico della collettività.
Ammissione al gratuito patrocinio della persona offesa: scelta discrezionale del legislatore. La pronuncia in commento ribadisce il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha ricondotto l'istituto del patrocinio a spese dello Stato nell'alveo della disciplina processuale (Corte Cost., n. 81/17, n. 122/16 e n. 270/12), nella cui conformazione il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate (cfr., ex plurimis, Corte Cost., n. 80/20, n. 47/20 e n. 97/19). Pertanto, essendo riconducibile nell'alveo della disciplina processuale, la scelta effettuata con la disposizione in esame rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non appare né irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati indicati dalla norma medesima, oltre che le esigenze di garantire al massimo il venire alla luce di tali reati. Tanto più che, specialmente negli ultimi anni, si sono susseguiti nel nostro ordinamento provvedimenti tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilità culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori: di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti. È evidente, dunque, che la ratio della disciplina in esame è rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale che ha l'obiettivo di offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità. Valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore. Senza contare che, nel nostro ordinamento, sono presenti anche altre ipotesi in cui il legislatore ha previsto l'ammissione a tale beneficio a prescindere dalla situazione di non abbienza (cfr. Corte Cost., n. 439/2004).
Il diritto di difesa va assicurato ai non abbienti, ma non vieta il gratuito patrocinio per gli “abbienti”. Da ultimo, la pronuncia in commento si occupa anche della prospettata violazione dell'art. 24, comma 3, Cost., osservando che tale parametro impone di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione: tale principio, però, non può essere distorto nella sua portata, leggendovi una preclusione per il legislatore di prevedere strumenti per assicurare l'accesso alla giustizia, pur in difetto della situazione di non abbienza, a presidio di altri valori costituzionalmente rilevanti, come quelli in esame. La Consulta, pertanto, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale rimettente.
Fonte: Diritto e Giustizia |