La copia esecutiva del titolo firmata digitalmente

Giuseppe Lauropoli
12 Gennaio 2021

Il rilascio della formula esecutiva digitale ai sensi del comma 9-bis dell'art. 23 d.l. 137/2020, inserito in sede di conversione in legge del decreto: una novità importante, la cui vigenza resta per adesso legata al momento di emergenza sanitaria ancora in atto, ma che non può escludersi venga ad assumere connotati permanenti…
Il quadro normativo e la prassi

La conversione del c.d. «Decreto Ristori», ha portato con sé una importante novità normativa in tema di rilascio di copia in forma esecutiva del titolo giudiziale.

Una riforma attesa da molti, ma anche portatrice di qualche insidia che può essere utile evidenziare.

Val la pena, allora, di prendere le mosse dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore di tale riforma, per poi esaminare portata ed effetti della stessa.

Cos'è, dunque, la spedizione in forma esecutiva del titolo?

La risposta è contenuta nell'art. 475 c.p.c.

Stando al primo comma di tale norma, «le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti».

Il comma 3 della menzionata disposizione spiega poi come la spedizione in forma esecutiva si sostanzi nella apposizione, da parte del cancelliere (o, ove si tratti di atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale, da parte di tali soggetti) di una formula recante l'intestazione «Repubblica Italiana – In nome della legge» e seguita dalle parole testualmente indicate in tale comma.

Il comma 2 dell'art. 475 c.p.c. prevede poi che la copia in forma esecutiva possa essere rilasciata solo alla parte «a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita».

L'art. 153 disp. att. c.p.c. onera poi il cancelliere che rilasci la copia in forma esecutiva di verificare preventivamente che la copia che deve essere rilasciata in forma esecutiva sia «formalmente perfetta», provvedendo quindi ad apporre sulla stessa il sigillo della cancelleria.

Di sicura rilevanza, poi, in tema di spedizione in forma esecutiva del titolo, è la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 476 c.p.c., stando alla quale «non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte».

A cosa serve la spedizione in forma esecutiva? Qual è la sua utilità?

Anche in questo caso la risposta, in prima battuta, è semplice ed immediata ed è contenuta nel già citato comma 1 dell'art. 475 c.p.c.: essa serve, laddove prevista dalla legge, per dare inizio all'esecuzione forzata.

Viene spesso evidenziato da diversi autori anche come essa si risolva in definitiva in un mero retaggio storico e come all'origine del rilascio della formula esecutiva da parte del cancelliere vi sia un controllo meramente formale della integrità del titolo, tanto che la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che gli eventuali vizi formali legati alla spedizione in forma esecutiva del titolo debbano essere fatti valere ad istanza di parte, mediante opposizione agli atti esecutivi (di recente, si veda Cass. civ., 12 febbraio 2019, n. 3967).

E, tuttavia, non si manca di sottolineare come tale formula conservi una sua importanza, conferendo «al titolo una solennità valida ad evitare dubbi ed incertezze agli organi di esecuzione» e a rivelare la legittimazione dell'avente diritto ad iniziare l'attività esecutiva (si veda Castoro, op. cit., pag. 43).

Nella prassi di molti uffici giudiziari, poi, la copia in forma esecutiva del titolo finisce spesso per assumere un ruolo davvero centrale: tale copia viene acquisita agli atti del fascicolo dell'esecuzione (si tratta dell'unica copia rilasciata in forma esecutiva, munita del sigillo dell'ufficio e della sottoscrizione del cancelliere o del pubblico ufficiale che ha curato la redazione dell'atto) e resta all'interno dello stesso anche dopo la chiusura della procedura (in caso di integrale soddisfazione del credito azionato in via esecutiva), finendo per costituire l'unica effettiva garanzia che il titolo in questione non verrà posto in esecuzione nuovamente.

A partire dai primi anni dello scorso decennio, ci si cominciò a chiedere, poi, se una tale spedizione in forma esecutiva del titolo potesse avvenire in forma telematica

, visto il percorso legislativo avviato in tema di digitalizzazione del processo civile e alla luce delle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale.

Sul punto, giova qui richiamare il comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, in l. n. 221/2012), stando al quale «le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale».

Sul punto tanto la posizione espressa da alcuni interpreti espressisi sul punto, quanto quella manifestata dalla prassi ministeriale, erano orientate nel senso di negare la possibilità di una tale spedizione in forma esecutiva del titolo (si vedano, sul punto, Soldi, op. cit., pag. 211 e Circolare del Ministero della Giustizia cit., paragrafo 17).

Ciò nonostante,

si è fatta lentamente largo, presso alcuni uffici giudiziari, la prassi - formalizzata mediante protocolli intercorsi fra singoli uffici giudiziari e locali consigli dell'ordine forense - di ammettere la possibilità di rilasciare una formula esecutiva firmata digitalmente dal cancelliere

, a fronte della presentazione, da parte dell'avente diritto, di copia del titolo giurisdizionale del quale il difensore della parte attestava la conformità all'originale a norma del menzionato comma 9-bis dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012.

Tale fenomeno, che prima dell'irrompere sulla scena sociale e giudiziaria dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus aveva una portata tutto sommato piuttosto limitata, ha visto tuttavia una forte accelerazione dopo l'inizio di tale crisi, spinto tanto dall'esigenza dei capi degli uffici giudiziari di limitare il più possibile l'accesso a tali uffici per attività che non fossero strettamente necessarie, quanto da quella delle parti di pervenire più celermente in possesso del titolo in forma esecutiva.

La nuova disposizione: opportunità e criticità

E' su un tale quadro normativo e di prassi che è da ultimo intervenuto il

comma 9-bis

dell'

art. 23

del

d.l. n. 137/2020

, previsione inserita in sede di conversione in legge di tale provvedimento normativo.

Il comma in questione, nel suo primo periodo afferma quanto segue: «La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento».

Viene dunque prevista espressamente la possibilità per il cancelliere di rilasciare la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria in forma esecutiva.

Alla luce della formulazione di tale periodo, deve allora ritenersi che

la disposizione

in questione

disciplini

soltanto

il

rilascio

della

copia esecutiva

di

titoli giudiziali

e non anche dei titoli emessi dai notai o da altri pubblici ufficiali.

Dal periodo in esame può anche evincersi che, ai fini del rilascio della copia in forma esecutiva, sia necessaria una

formale richiesta di parte

, la quale evidentemente dovrà essere

formalizzata

in modo

telematico

all'interno del fascicolo d'ufficio.

Non sembra che una tale modalità di rilascio della copia in forma esecutiva sostituisca integralmente la precedente, atteso che la norma si limita a prevedere che il cancelliere «possa» rilasciare la copia esecutiva secondo le forme indicate nel comma 9-bis in esame.

Di certo non potrà essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva del titolo, sicché laddove risultasse già essere stata rilasciata la copia esecutiva del titolo in forma cartacea, davvero non vi sarà ragione per chiederne una anche in forma telematica.

Proseguendo un rapido esame del comma 9-bis, viene previsto che la copia esecutiva informatica sia costituita da una copia, anche per immagine, della sentenza o altro provvedimento del giudice, con l'aggiunta dell'intestazione e della formula di cui all'art. 475 ultimo comma c.p.c. e con l'indicazione della parte a favore della quale è rilasciata la copia. Il documento così formato, precisa ancora il comma 9-bis, viene firmato digitalmente dal cancelliere.

Vengono così superate, all'apparenza in modo molto lineare, tutte le perplessità che erano sorte in passato in merito alla possibilità di rilasciare copia esecutiva del titolo in forma telematica: il

rilascio

della

formula esecutiva

resta

una

attività

appannaggio del

cancelliere

, il quale deve specificare a favore di quale parte viene rilasciata la stessa e deve sottoscrivere digitalmente il documento informatico che rilascia.

Non occorre, in prima battuta, alcuna attestazione di conformità della copia del titolo da parte del difensore, dal momento che è il cancelliere stesso ad estrarre, una volta ricevuta l'istanza di parte, copia del titolo esecutivo dal fascicolo d'ufficio, aggiungendovi l'intestazione e la formula di cui all'art. 475 comma 3 c.p.c. e sottoscrivendo il tutto.

La necessità del sigillo dell'ufficio viene poi, per espressa previsione di legge, sostituita dalla suddetta sottoscrizione del cancelliere.

L'ultima parte del comma 9-bis prevede poi la possibilità per il difensore di

estrarre

dal fascicolo telematico «

il duplicato

e la

copia analogica

o

informatica

della

copia esecutiva

in forma di documento informatico», attestandone la conformità all'originale nelle forme previste dall'art. 16-undecies del d.l. n. 179/2012.

Tali copie, precisa infine il comma in questione, equivalgono all'originale, cosicché le stesse potranno essere utilizzate per dare avvio alle attività prodromiche all'inizio dell'espropriazione forzata.

Ecco, dunque, in estrema sintesi, la novità contenuta nella legge di conversione del Decreto Ristori, in tema di rilascio delle copie esecutive del titolo in forma telematica.

Occorre chiedersi, a questo punto, che efficacia temporale abbia una tale disposizione: occorre segnalare, a riguardo, come l'art. 23 del d.l. n. 137/2020 assegni alle previsioni nello stesso contenute una

limitata efficacia temporale

, sostanzialmente collegata con il

perdurare

dell'

emergenza sanitaria

in essere.

Viene così previsto, all'inizio del comma 1 dell'art. 23, che le disposizioni contenute in tale norma si applichino «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2020, n. 35».

La scadenza ad oggi indicata nel menzionato art. 1 del d.l. n. 19/2020 è quella del

31 gennaio 2020 (fino al 30 aprile 2021 ex art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2021)

, sicché deve concludersi che la previsione normativa che consente il rilascio della copia esecutiva in formato telematico abbia attualmente una efficacia temporale circoscritta e limitata al perdurare della emergenza sanitaria.

La circostanza che il legislatore abbia avvertito la necessità di disciplinare positivamente, con normativa di carattere primario, il rilascio della copia esecutiva in formato telematico, induce anche a dubitare della possibilità, pure praticata da alcuni uffici giudiziari, di rilasciare la copia esecutiva con tale modalità prima della entrata in vigore di una tale disposizione.

Conclusioni

Come si scriveva all'inizio di questo breve focus, la riforma introdotta con il comma 9-bis dell'art. 23 rappresenta una

novità importante

.

Se è vero che tale scelta del legislatore risponde ad esigenze del tutto contingenti, legate al periodo emergenziale nel quale siamo tutt'ora immersi, è pur vero che la stessa rappresenta in qualche modo un approdo naturale verso il quale il processo civile sembra avviato.

Al percorso davvero importante posto in essere, a partire dall'inizio dello scorso decennio, dall'amministrazione della giustizia per pervenire ad un processo civile interamente telematico, manca, ad avviso di chi scrive, davvero un ultimo miglio, costituito proprio dalla

digitalizzazione del titolo esecutivo

.

Tale digitalizzazione del titolo, però, non può risolversi solo nella mera trasformazione della copia esecutiva in documento informatico, ma deve necessariamente tradursi in un sistema talmente evoluto ed elaborato da

precludere

qualsiasi possibilità che il

titolo esecutivo

rilasciato in

forma telematica

venga utilizzato

più volte

per l'integrale soddisfazione del medesimo credito.

Riferimenti

  • Castoro, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Giuffrè, 2015;
  • Soldi, Manuale dell'esecuzione forzata, 2017;
  • Circolare del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, del 23 ottobre 2015.

(Fonte: Il Processo Civile)

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