Il diritto di accesso è esercitabile anche rispetto ai documenti attinenti alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2020

L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi trova piena esplicazione, non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega...

L'istituto dell'accesso ai documenti amministrativi trova piena esplicazione, non solo rispetto al rapporto tipicamente amministrativo che lega i protagonisti di una procedura di gara e che trova definizione nell'atto di aggiudicazione, ma anche rispetto alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui la natura delle posizioni soggettive che scaturiscono dal perfezionamento della fattispecie negoziale viene declinata secondo schemi privatistici nell'ambito del diverso binomio che contrappone diritti ad obblighi contrattuali, non potendo comunque essere negata, anche in siffatta evenienza, la strumentalità degli atti adottati dall'Amministrazione - indipendentemente dalla relativa forma utilizzata - alle indefettibili finalità di interesse pubblico che ontologicamente connotano le sue prerogative istituzionali. Peraltro, è noto che l'art. 13 del d.lgs. n. 163/2006 contiene una disciplina speciale relativa al diritto di accesso nell'ambito della materia regolamentata dal decreto stesso, e ne consente l'esercizio sia in tema di affidamento, sia in tema di esecuzione dei contratti pubblici, salve le eccezioni espressamente contemplate dal Legislatore.

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