Sui limiti dell'“accesso civico”

Redazione Scientifica
28 Dicembre 2020

L'accesso ai sensi del D.lgs. 33/2013 non presuppone specifiche situazioni legittimanti potendo essere esercitato da “chiunque”...

L'accesso ai sensi del D.lgs. 33/2013 non presuppone specifiche situazioni legittimanti potendo essere esercitato da “chiunque” (imprenditore o cittadino che sia) e per qualunque finalità che non sia meramente emulativa. Ciò sul presupposto che i documenti in possesso della P.A. siano per definizione pubblici e universamente conoscibili.

Dopo l'arresto della Adunanza Plenaria n. 10/2020 è ormai fuori discussione che l'accesso civico possa essere astrattamente esercitato anche ai fini della ostensione di atti inerenti la esecuzione di commesse pubbliche.

Le esigenze legate alla tutela del segreto commerciale e industriale non possono condurre al diniego di accesso ma al più costituire il fondamento per l'oscuramento di parte della documentazione richiesta. E ciò ai sensi dell'art. 5 bis comma 4 del D.lgs. 33/2016 secondo cui “se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti”.

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