Rilevanza triennale dei fatti che possono dar luogo ad un provvedimento di esclusione dalle pubbliche gare, ai sensi dell'art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50/2016

Redazione Scientifica
30 Dicembre 2020

Il comma 10 bis dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, inserito dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55...

Il comma 10 bis dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, inserito dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. sblocca cantieri) è stato introdotto per dar risposta all'esigenza di delimitare il periodo nel quale una pregressa vicenda professionale negativa possa comportare l'esclusione di un operatore economico dalle procedure di gara, nella consapevolezza che, col passar del tempo, le pregresse vicende professionali perdono il loro disvalore ai fini dell'apprezzamento dell'affidabilità del concorrente e possono ritenersi superate dalla regolare continuazione dell'attività di impresa. Simmetricamente a quanto previsto dal primo periodo del comma 10 bis dell'art. 80 citato in relazione alle sentenze penali di condanna (per i casi di cui alle lettere b e c del comma 10 dell'art. 80), qualsiasi altra situazione/provvedimento o vicenda - in definitiva qualsiasifatto” - che possa dar luogo ad un provvedimento di esclusione ai sensi del comma 5 del citato art. 80 conserva tale valenza per una durata non superiore al triennio.

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