Ciò che non è previsto come “essenziale” ai fini della formulazione dell'offerta può rilevare in sede gradazione del giudizio tecnico-qualitativo
30 Dicembre 2020
Spetta alla sola Stazione appaltante, nell'esercizio del proprio potere tecnico discrezionale, delineare in modo palese (facendolo opportunamente seguire dall'indicazione specifica “a pena di inammissibilità dell'offerta”) ciò che riveste natura “essenziale” per la formulazione dell'offerta, tenuto conto delle sue specifiche esigenze, potendo, ciò che non rileva come requisito di ammissibilità dell'offerta (in quanto non ne costituisce elemento formale essenziale), rilevare in sede di formulazione e gradazione del giudizio tecnico-qualitativo. |