Le fasi di verifica previste dall'art. 85 D.lgs. 50/2016 e l'applicazione del principio di cd. “invarianza” nelle procedure di gara

Redazione Scientifica
31 Dicembre 2020

Dopo le modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 56 del 2017, la seconda fase delle verifiche previste dall'art. 85, comma 5, del D.lgs n. 50 del 2016 non...

Dopo le modifiche apportate dall'art. 54, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 56 del 2017, la seconda fase delle verifiche previste dall'art. 85, comma 5, del D.lgs n. 50 del 2016 non è finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento della procedura selettiva (ossia che il confronto concorrenziale non risulti falsato dalla partecipazione di imprese che non ne avrebbero titolo) ma ad evitare - una volta intervenuta la proposta di aggiudicazione - che l'appalto possa essere definitivamente aggiudicato ad una impresa non idonea. In quest'ultimo segmento procedurale, pertanto, l'estensione della verifica anche all'impresa seconda classificata si profila non solo del tutto inutile ma anche dannosa perché potenzialmente idonea a provocare una variazione delle medie in violazione della regola della invarianza della soglia di anomalia sancita dall'art. 95 D.lgs. 50 del 2016 e quindi a rimettere in discussione l'esito della gara senza una valida ragione sottostante.

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