Sull'obbligo di dichiarare le vicende pregresse attinenti alle esclusioni per grave illecito professionale disposte da altre stazioni appaltanti

Redazione Scientifica
31 Dicembre 2020

La mancata iscrizione della decadenza dalla precedente aggiudicazione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC non rende inutilizzabile...

La mancata iscrizione della decadenza dalla precedente aggiudicazione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC non rende inutilizzabile, in sé ed in via autonoma da parte della stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. V - 22/07/2019, n. 5171), la suddetta informazione che deve pertanto formare oggetto di obbligo informativo da parte dell'operatore economico.

E ciò in quanto la previsione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c bis) del D.lgs. 50/2016 costituisce norma di chiusura che impone agli operatori economici di dichiarare tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione la cui rilevanza deve essere apprezzata caso per caso dalla Stazione appaltante (e non a priori dall'ANAC).

Sul punto occorre anche aggiungere che secondo quanto recentemente stabilito dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 16 del 2020 può costituire fonte degli obblighi informativi rilevanti ai fini della ammissione alla gara anche la stessa lex specialis (che nella specie chiedeva ai concorrenti di effettuare una dichiarazione omnicomprensiva di tutte le situazioni potenzialmente incidenti sul corretto svolgimento della procedura senza effettuare alcun filtro preventivo di rilevanza).

Quanto alla rilevanza del fenomeno delle cd. “esclusioni a strascico” (censurato in alcuni pronunciamenti del Giudice amministrativo), esso si viene a creare allorché l'esclusione disposta da una amministrazione aggiudicatrice venga ad assumere automatica rilevanza in altre procedure per l'intermediazione di altre esclusioni innescando così un maccanismo a catena.

Tale effetto, invece, non si manifesta allorché le vicende pregresse poste alla base di un provvedimento di esclusione costituiscano per una diversa stazione appaltante non automatiche cause derivate di esclusione ma mere fonti informative sul percorso professionale del concorrente che essa può e deve autonomamente vagliare per saggiarne la affidabilità.

L'apprezzamento della rilevanza della omissione degli obblighi informativi circa le suddette vicende pregresse non si risolve in una valutazione a posteriori dell'illecito professionale ma comporta un giudizio di natura discrezionale in ordine al fatto se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente.

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