È comunque possibile per la S.A. chiedere più volte chiarimenti o procedere all'audizione del concorrente, quando permangano dubbi e perplessità

Redazione Scientifica
05 Gennaio 2021

L'art. 97, d.lgs. n. 50/2016, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello precedente dell'art. 88 del d.lgs. n. 163/2006, non esclude l'esperibilità...

L'art. 97, d.lgs. n. 50/2016, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello precedente dell'art. 88 del d.lgs. n. 163/2006, non esclude l'esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all'esclusione dalla gara di un concorrente, come la richiesta di precisazioni scritte o l'audizione diretta dell'offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare. La circostanza che l'ulteriore fase di confronto procedimentale dopo la presentazione delle giustificazioni non sia più prevista come obbligatoria in ogni caso dalla norma di legge, non esclude infatti che la Stazione appaltante non sia tenuta alla richiesta di ulteriori chiarimenti o a una audizione quando le circostanze concrete lo richiedano per l'incompletezza delle giustificazioni. Ciò che la norma ha inteso evitare - per comprensibili ragioni di speditezza, economia procedimentale e non aggravio della procedura di gara - è la necessarietà dell'espletamento di ulteriori fasi procedimentali qualora dalle giustificazioni già risulti l'incongruità sostanziale dell'offerta o la contrarietà con i parametri previsti dal comma 5 lett. a), b), c) e d) dell'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016.

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