È irrilevante l'omessa dichiarazione in ordine ad una pregressa risoluzione contrattuale, che non risulti dal Casellario informatico dell'ANAC

Redazione Scientifica
11 Gennaio 2021

Per poter ritenere integrata la causa di esclusione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, è necessario...

Per poter ritenere integrata la causa di esclusione dell'art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50 del 2016, è necessario, da un lato, l'informazione falsa, fuorviante o omessa da parte del concorrente in ordine a c.d. illeciti professionali o, comunque, a carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne abbiano comportato la risoluzione, il risarcimento del danno o altre sanzioni analoghe, dall'altro, che si tratti di informazioni comunque risultanti dal Casellario informatico dell'ANAC, in quanto solamente rispetto ad esse può porsi, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, un onere dichiarativo.

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