Diversità tra gara di appalto e convenzione ex art. 26 della legge n. 488/1999

Redazione Scientifica
17 Dicembre 2020

Quanto ai dati sulla entità degli utenti necessitanti di servizi integrati, occorre innanzitutto osservare che le cifre illustrate...

Quanto ai dati sulla entità degli utenti necessitanti di servizi integrati, occorre innanzitutto osservare che le cifre illustrate da parte appellante sono estrapolate direttamente dagli atti di gara. Questi ultimi, tuttavia, esprimono “quantitativi presunti di convenzione” (v. art. 1.3 del capitolato normativo), quindi stime meramente indicative, anche perché orientate alla sola stipula non di un contratto di appalto con fabbisogni precisi e determinati, ma di una convenzione ex art. 26 della legge n. 488/1999 - e cioè di una convenzione con cui “l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi” (sulla differenza in oggetto cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 682/2020).

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